Pronuncia 187/1992
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 449 e 452 del codice di procedura penale e dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 3 ordinanze di diverse autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 133, 408 e 409 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 11 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo comma, del codice di procedura penale e 247 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 18 marzo 1991; 2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza dell'8 gennaio 1991; 3) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 449 e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 dicembre 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992. Il cancelliere: DI PAOLA
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI
Massime
SENT. 187/92 A. PROCESSO PENALE - REGIME TRANSITORIO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE IN RITO ABBREVIATO - LAMENTATA INAPPLICABILITA' DELLA NORMA CHE IN TALE IPOTESI PREVEDE, RIGUARDO AL RITO ORDINARIO, LA ESPERIBILITA' DI UN MECCANISMO PROBATORIO - ALTRA QUESTIONE - CONTESTATA DIPENDENZA, NELLO STESSO GIUDIZIO, SUL PRESUPPOSTO DELLA APPLICABILITA' IN VIA ANALOGICA DI TALE NORMA, DELLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO DA SCELTE DISCREZIONALI DEL PUBBLICO MINISTERO - PERPLESSITA' DELLA ORDINANZA DI RINVIO SU PUNTO DA CUI DIPENDE LA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 247
- codice di procedura penale-Art. 452