Pronuncia 203/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 493 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1991 dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, nel procedimento penale a carico di Andolfo Francesco ed altro, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 203/92 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - FACOLTA' DEL GIUDICE, IN CASI DI ASSOLUTA NECESSITA', DI DISPORNE LA SOSPENSIONE - CARATTERE GENERALE E RESIDUALE DEL PRINCIPIO.

L'art. 477 cod. proc. pen., dopo aver stabilito, al primo comma, che il dibattimento, quando non e' assolutamente possibile esaurirlo in una sola udienza, deve proseguire nel giorno seguente non festivo, dispone (secondo comma) che "il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi". Sia per la sua collocazione nel capo dedicato alle "disposizioni generali" del dibattimento, sia per il suo specifico contenuto, tale norma ha evidente carattere generale e residuale, mirando a contemperare il principio della concentrazione del dibattimento (direttiva n. 66 della legge di delega) con l'esigenza di consentire sospensioni di breve durata per motivi non esplicitamente indicati, ma comunque caratterizzati da un'"assoluta necessita'". A detta norma, pertanto, il giudice puo' ricorrere ogniqualvolta, in mancanza di altra disposizione specifica che preveda la sospensione del dibattimento, ritenga che nella fattispecie si sia in presenza dell'anzidetto presupposto.

SENT. 203/92 B. PROCESSO PENALE - ATTI INTRODUTTIVI AL DIBATTIMENTO - AMMISSIBILITA' DI PROVE VERTENTI SU CIRCOSTANZE ANCHE DIVERSE DA QUELLE GIA' INDICATE DALLA PARTE NELLE LISTE DEPOSITATE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DELLE ALTRE PARTI DI CHIEDERE TERMINE PER L'ESAME - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - APPLICABILITA' DELLA NORMA CHE ABILITA A SOSPENDERE IL DIBATTIMENTO "PER RAGIONI DI ASSOLUTA NECESSITA'" - NON FONDATEZZA.

Nel caso di ammissione, all'inizio del dibattimento, ex art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., di prove non indicate nella lista di cui all'art. 468, quando la parte che le richiede dimostri di non averle potute indicare tempestivamente, l'esigenza di assicurare a ciascuna delle altre parti e allo stesso pubblico ministero, ai fini dell'eventuale esercizio di dedurre prova contraria, la possibilita' di esaminarle adeguatamente, ben puo' costituire - ed anzi deve ritenersi che integri senz'altro - una di quelle "ragioni di assoluta necessita'" che abilita il giudice, in assenza di altra specifica disposizione, ai sensi dell'art. 477, secondo comma, (ved. massima A) a disporre, se la parte interessata lo richieda, la sospensione del dibattimento. Nel provvedere in tale senso, il giudice ha altresi' facolta' di graduare la durata della sospensione, adeguandola alle singole concrete fattispecie, al fine di contemperare al meglio, caso per caso, le opposte esigenze. Cadono quindi le censure di incostituzionalita' avanzate in base all'errato presupposto interpretativo che cio' non fosse consentito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 493 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli art. 3, 24 e 77, in relazione all'art. 2, dir. 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81, della Costituzione).