Pronuncia 151/1993

Sentenza

Collegio

Nomposta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 355, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dal Tribunale di Bari nel procedimento di riesame di convalida di sequestro su richiesta di De Benedictis Gaetano, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 355 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Bari con ordinanza del 13 marzo 1992. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Thu Apr 08 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 151/93 A. PROCESSO PENALE - SEQUESTRO PROBATORIO - CONVALIDA - PERENTORIETA' DEI TERMINI - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AL SEQUESTRO PREVENTIVO - CONSEGUENTE DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - ATTI DI NATURA E FINALITA' DIVERSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La diversita' di disciplina, quanto ad espressa previsione di perentorieta' dei termini, dettata, rispettivamente, per il sequestro preventivo e per quello probatorio non puo' essere apprezzata in riferimento al principio di uguaglianza, data la natura e le finalita' diverse dei due istituti. Il decreto di sequestro preventivo e' atto che, per la sua finalizzazione alla prevenzione di un pericolo o alla confisca, e' stato dalla legge riservato al giudice: e, quindi, quando disposto, per ragioni di urgenza, dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, costituisce una misura provvisoria, destinata ad estinguersi entro brevissimo termine se non confermata dall'autorita' giudiziaria; la convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria e', viceversa, atto proprio del pubblico ministero dato che ha la stessa funzione del decreto con cui costui dispone lo stesso, mirando non solo al controllo dell'operato della polizia giudiziaria ma anche al mantenimento della misura; mentre il compito attribuito al giudice in sede di riesame del decreto di convalida e' di verificare non la legittimita' dell'iniziativa della polizia giudiziaria, ma la necessita' delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 355, secondo comma, cod. proc. pen. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Parametri costituzionali

SENT. 151/93 B. PROCESSO PENALE - SEQUESTRO PROBATORIO - CONVALIDA - PERENTORIETA' DEI TERMINI - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A LETTURA DELLA NORMA NON IN ARMONIA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI - OBBLIGO PER IL P.M. DI PROVVEDERE CON URGENZA IN ALTERNATIVA ALLA PREVISIONE DI ESTINZIONE DELLO STESSO CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEI BENI - NON FONDATEZZA NEI SENSI CUI IN MOTIVAZIONE.

La norma impugnata, che statuisce che "il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate", deve essere letta in armonia con i principi costituzionali i quali impongono che, qualora la legge conferisca alla polizia giudiziaria il potere di sacrificare la liberta' personale e domiciliare - e quindi anche il sequestro di beni appresi nel domicilio della persona - deve anche prevedere un intervento dell'autorita' giudiziaria nei ristretti termini che la stessa norma censurata prevede (art. 13, secondo comma, e 14, secondo comma, Cost.) per cui il sequestro operato dalla polizia giudiziaria e' atto provvisorio e l'intervento su di esso dell'autorita' giudiziaria atto urgente. Di conseguenza, se il P.M. non convalida il sequestro entro le quarantotto ore, ove ne ricorrano i presupposti, deve provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, per sopravvenuta inefficacia dello stesso, cosicche' ove la convalida non intervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'interessato ha la facolta' di attivare la procedura di restituzione e di reagire contro il diniego di questa da parte del pubblico ministero (cfr. art. 263, quarto e quinto comma, cod. proc. pen.). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 355 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione).