Pronuncia 199/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1992 dal Pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di Ruscica Sebastiano, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione di Ruscica Sebastiano e dell'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone, Antonio Franchini e Vincenzo Colacino per Ruscica Sebastiano, Salvatore Di Mattia per l'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso e l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito: Tue Apr 27 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 199/93 A. REATO IN GENERE - ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONE - NORMA DEL CODICE PENALE (ART. 348) CHE TALE DELITTO PREVEDE, E DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE (ART. 16 R.D. 11 FEBBRAIO 1929, N. 274) CONCERNENTE I LIMITI DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA RISPETTO ALLE PROFESSIONI DI INGEGNERE O ARCHITETTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA RIGUARDO AL COMBINATO DISPOSTO DI TALI DISPOSIZIONI IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, DELLA TASSATIVITA' E DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' OPPOSTA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE SOLO FORMALMENTE E NON SOSTANZIALMENTE LA NORMA DEL CODICE PENALE POTREBBE RITENERSI COMPRESA NELL'IMPUGNAZIONE - REIEZIONE - NECESSITA' DI ESAMINARE, DI CONSEGUENZA, ANCHE SE DISGIUNTAMENTE ENTRAMBE LE NORME.
Norme citate
- codice penale-Art. 348
- regio decreto-Art. 16
Parametri costituzionali
SENT. 199/93 B. REATO IN GENERE - ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONE - NORMA DEL CODICE PENALE (ART. 348) CHE LO PREVEDE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, TASSATIVITA' E DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE E PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DENUNCIATA IN BASE ALL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE L'ARTICOLO DEL CODICE CONTENGA UNA NORMA PENALE IN BIANCO, INTEGRATA NEL CASO, QUANTO AI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA RISPETTO A QUELLE DI INGEGNERE E ARCHITETTO, DA UNA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE (ART. 16, R.D. 11 FEBBRAIO 1929, N. 274) GENERICA E INDETERMINATA - "AUTOSUFFICIENZA NORMATIVA" DELLA NORMA DEL CODICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 199/93 C. PROFESSIONI - REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI GEOMETRA - OGGETTO E LIMITI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - INCLUSIONE NELL'AMBITO DI ESSI, (A DISTINZIONE DALLE ATTIVITA' PROPRIE DI INGEGNERE E ARCHITETTO) DEL PROGETTO, DIREZIONE E VIGILANZA DI MODESTE COSTRUZIONI CIVILI - ASSERITA GENERICITA' E INDETERMINATEZZA DI TALE PREVISIONE - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, TASSATIVITA' DELLE FATTISPECIE PENALI E PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DENUNCIATA SUL PRESUPPOSTO, DALLA CORTE NON CONDIVISO, CHE LA SUDDETTA NORMA REGOLAMENTARE INTEGRI LA NORMA DEL CODICE PENALE CONCERNENTE L'ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONI - QUESTIONE VERTENTE SU ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' - SOSTANZIALE INFONDATEZZA, COMUNQUE, DELLA FORMULATA CENSURA.
Norme citate
- regio decreto-Art. 16