Pronuncia 199/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1992 dal Pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di Ruscica Sebastiano, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione di Ruscica Sebastiano e dell'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone, Antonio Franchini e Vincenzo Colacino per Ruscica Sebastiano, Salvatore Di Mattia per l'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso e l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Tue Apr 27 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 199/93 A. REATO IN GENERE - ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONE - NORMA DEL CODICE PENALE (ART. 348) CHE TALE DELITTO PREVEDE, E DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE (ART. 16 R.D. 11 FEBBRAIO 1929, N. 274) CONCERNENTE I LIMITI DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA RISPETTO ALLE PROFESSIONI DI INGEGNERE O ARCHITETTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA RIGUARDO AL COMBINATO DISPOSTO DI TALI DISPOSIZIONI IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, DELLA TASSATIVITA' E DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' OPPOSTA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE SOLO FORMALMENTE E NON SOSTANZIALMENTE LA NORMA DEL CODICE PENALE POTREBBE RITENERSI COMPRESA NELL'IMPUGNAZIONE - REIEZIONE - NECESSITA' DI ESAMINARE, DI CONSEGUENZA, ANCHE SE DISGIUNTAMENTE ENTRAMBE LE NORME.

Nel sollevare la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 348 cod. pen. e 16 del r.d. n. 274 del 1929 - prevedenti, rispettivamente, il reato di abusivo esercizio delle professioni e l'oggetto e i limiti dell'esercizio della professione di geometra rispetto a quelle di ingegnere o architetto - il giudice rimettente muove dal presupposto che l'art. 348 cod. pen. rappresenti una norma penale in bianco il cui precetto verrebbe ad essere integrato da una fonte non primaria con cio' determinandosi, 'in primis', una violazione del principio di stretta legalita' in materia penale, e in secondo luogo un difetto di chiarezza del precetto penale, dal momento che i limiti della professione di geometra sarebbero individuati attraverso espressioni generiche quali "modeste costruzioni". La questione cosi' sollevata, tuttavia, non e' intesa a travolgere il solo art. 16 r.d. n. 274/1929 - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - ma investe - e non solo formalmente - anche l'art. 348 cod. pen.. Pertanto, nel giudizio della Corte, si impone una verifica, anche se differenziata, di entrambe le norme. - V. massime seguenti.

Norme citate

SENT. 199/93 B. REATO IN GENERE - ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONE - NORMA DEL CODICE PENALE (ART. 348) CHE LO PREVEDE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, TASSATIVITA' E DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE E PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DENUNCIATA IN BASE ALL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE L'ARTICOLO DEL CODICE CONTENGA UNA NORMA PENALE IN BIANCO, INTEGRATA NEL CASO, QUANTO AI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA RISPETTO A QUELLE DI INGEGNERE E ARCHITETTO, DA UNA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE (ART. 16, R.D. 11 FEBBRAIO 1929, N. 274) GENERICA E INDETERMINATA - "AUTOSUFFICIENZA NORMATIVA" DELLA NORMA DEL CODICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Nel prevedere e punire l'abusivo esercizio di professioni l'art. 348 cod. pen. delinea esaurientemente la fattispecie in tutte le sue componenti essenziali, in quanto il fatto costitutivo del reato assume i connotati dell'antigiuridicita' attraverso la realizzazione dell'atto o degli atti mediante i quali "abusivamente" viene esercitata una determinata professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato. L'abilitazione quindi, opera quale condizione negativa che impedisce di ricondurre il fatto alla figura astratta delineata dal legislatore: cio' che la norma penale individua come elemento necessario e sufficiente per l'integrazione della fattispecie crimonosa, e' l'osservanza di quella speciale abilitazione che lo Stato richiede per l'esercizio della professione, mentre i contenuti ed i limiti propri di ciascuna abilitazione non rifluiscono - come ritenuto dal giudice 'a quo' - all'interno della struttura del fatto tipico costituendo null'altro che un presupposto di fatto che il giudice e' chiamato a valutare caso per caso. Pertanto, nella specie, una volta affermata l'"autosufficienza precettiva" dell'art. 348 cod. pen., cade innanzitutto la dedotta violazione del principio di stretta legalita', in quanto fondata sull'errato presupposto che tale articolo sarebbe una norma penale in bianco il cui precetto verrebbe ad essere integrato, riguardo ai limiti tra la professione di geometra e le professioni di ingegnere e architetto, da una fonte (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 247) di carattere subprimario. Ugualmente vengono meno le ulteriori censure di violazione del principio di tassativita' delle fattispecie penali e di personalita' della responsabilita' penale, entrambe formulate in base all'assunto che i parametri non sufficientemente precisi del r.d. n. 274/1929 inciderebbero negativamente sulla determinatezza del precetto per essere essi stessi elementi normativi della fattispecie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 348 cod. pen.).

SENT. 199/93 C. PROFESSIONI - REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI GEOMETRA - OGGETTO E LIMITI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - INCLUSIONE NELL'AMBITO DI ESSI, (A DISTINZIONE DALLE ATTIVITA' PROPRIE DI INGEGNERE E ARCHITETTO) DEL PROGETTO, DIREZIONE E VIGILANZA DI MODESTE COSTRUZIONI CIVILI - ASSERITA GENERICITA' E INDETERMINATEZZA DI TALE PREVISIONE - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, TASSATIVITA' DELLE FATTISPECIE PENALI E PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DENUNCIATA SUL PRESUPPOSTO, DALLA CORTE NON CONDIVISO, CHE LA SUDDETTA NORMA REGOLAMENTARE INTEGRI LA NORMA DEL CODICE PENALE CONCERNENTE L'ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONI - QUESTIONE VERTENTE SU ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' - SOSTANZIALE INFONDATEZZA, COMUNQUE, DELLA FORMULATA CENSURA.

Una volta affermata (v. massima A) la necessita' di scomporre nelle singole previsioni normative il "combinato disposto" che il giudice 'a quo' cumulativamente devolve quale oggetto dell'incidente di costituzionalita', riguardo alla questione relativa all'art. 16 del regolamento della professione di geometra approvato con r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 - che a suo avviso svolgerebbe la funzione di integrare la norma penale di cui all'art. 348 cod. pen. - va ribadito che esso non puo' formare oggetto di sindacato di costituzionalita' trattandosi di norma non avente forza di legge. E' infatti senz'altro da escludere che il citato regolamento abbia assunto forza e valore di legge in virtu' dei richiami ad esso operati dalla l. 9 marzo 1949 n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri) in quanto si tratta di rinvio non recettizio, data la genericita' del richiamo, operato al solo fine di individuare l'oggetto della tariffa professionale. D'altra parte, la censurata genericita' del parametro della modestia della costruzione quale criterio di discrimine tra la competenza professionale del geometra e quelle dell'ingegnere e dell'architetto appare collegata ad erronee premesse in quanto, da un lato non puo' ritenersi irragionevole la scelta di ragguagliare a presupposti flessibili la determinazione di competenze connesse a cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici; dall'altro i criteri di cui all'art. 16, come gia' evidenziato, non si discostano dalle nozioni di comune esperienza che non impongono al giudice alcun onere esorbitante il normale compito d'interpretazione, come del resto conferma la nutrita giurisprudenza elaborata in proposito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost.). - Sulla natura di atto non avente forza di legge del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274: S. n. 16/1975 e O. nn. 219/1983 e 326/1992. - Sulle nozioni di comune esperienza v. 'ex plurimis' O. n. 72/1984 e S. n. 49/1980.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 16