Pronuncia 298/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dal Pretore di Trapani - sezione distaccata di Alcamo nel procedimento civile vertente tra Catalano Giuseppe ed altre e Gruppuso Giuseppe, n. q. di curatore del fallimento di Calamia Rocco, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 della Costituzione, dal Pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Thu Jul 01 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 298/93. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGATORIETA' IN CASO DI LITE PROMOSSA NEI SUOI CONFRONTI DALLA PARTE O DAL SUO DIFENSORE - MANCATA PREVISIONE DI UNA PREVIA DELIBAZIONE DELLA DOMANDA PER IMPEDIRNE LA PROPOSIZIONE SE MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE O MANIFESTAMENTE INFONDATA - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DATO IL RISCHIO DI UNA STRUMENTALIZZAZIONE DELLA PENDENZA DELLA LITE AL FINE DI OTTENERE LA SOSTITUZIONE DI GIUDICE NON GRADITO - QUESTIONE IMPLICANTE UNA PLURALITA' DI POSSIBILI SCELTE E QUINDI NON RISOLUBILI CON LA RICHIESTA SENTENZA ADDITIVA MA SOLO CON UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Non puo' darsi corso alla verifica di conformita' ai precetti degli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost., richiesta dal giudice 'a quo' nei confronti dell'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui, nel sancire incondizionatamente l'obbligo del giudice di astenersi nel caso in cui egli stesso od il coniuge si trovino in causa con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, non prevede una previa delibazione della domanda perche' se ne possa valutare la eventuale manifesta inammissibilita' o infondatezza. Infatti, pur dovendo riconoscersi esistente il rischio di iniziative giudiziarie esclusivamente preordinate, attraverso la strumentalizzazione dell'obbligo di astensione, ad ottenere la sostituzione di un giudice non gradito, con conseguente possibile vulnerazione dei principi di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la costruzione, riguardo alla astensione, di una fase di delibazione preliminare - come quella di cui si lamenta la mancanza - analoga a quella prevista per l'ipotesi della ricusazione, e' compito del legislatore, che nella sua discrezionalita' puo' variamente disegnarla, sia in ordine all'atto di impulso, sia al procedimento e all'individuazione del giudice competente ad operare tale delibazione, sia all'idoneita', o meno, di tale fase incidentale a sospendere il giudizio, e non puo' quindi attuarsi con una pronuncia additiva della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost., delll'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., 'in parte qua''.) - Sulla finalita', in generale, dell'obbligo di astensione del giudice civile v. sent. n. 390/1991; sul particolare fondamento della verifica di non manifesta inammissibilita' o infondatezza della domanda di risarcimento di danni, assertivamente provocati nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, prevista dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988, v. inoltre la sent. n. 468/1990.