Pronuncia 298/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dal Pretore di Trapani - sezione distaccata di Alcamo nel procedimento civile vertente tra Catalano Giuseppe ed altre e Gruppuso Giuseppe, n. q. di curatore del fallimento di Calamia Rocco, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 della Costituzione, dal Pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993. Il cancelliere: FRUSCELLA
Relatore: Renato Granata
Data deposito: Thu Jul 01 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA