Pronuncia 56/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 2, n. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), 440, primo comma e 441, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 7 aprile ed il 19 maggio 1992 dal Tribunale di Piacenza nei procedimenti penali a carico di Conti Alberto ed altro e Henchi Ajmi Ben Mohamed, iscritte ai nn. 324 e 423 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dal Tribunale di Piacenza con ordinanze del 7 aprile e 19 maggio 1992. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 56/93 A. PROCESSO PENALE - CONVERSIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN GIUDIZIO ABBREVIATO - CONSENTITA POSSIBILITA' CHE IN TALE IPOTESI, IL GIUDIZIO ABBREVIATO SI SVOLGA AL DI FUORI DELL'UDIENZA PRELIMINARE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
SENT. 56/93 B. PROCESSO PENALE - NORMATIVA CODICISTICA - CONVERSIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN GIUDIZIO ABBREVIATO - CONSENTITA POSSIBILITA', IN TALE IPOTESI, DI GIUDIZIO ABBREVIATO NON CONDIZIONATO ALLA DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI, MA COMPORTANTE UNA INTEGRAZIONE PROBATORIA - CONSEGUENTE ASSERITO CONTRASTO CON DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA E PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 2
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 3