Pronuncia 82/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Ruzzante Reno Marco, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 82/93 A. PROCESSO PENALE - DIRETTIVE DELLA LEGGE DI DELEGA E NORME DEL NUOVO CODICE - CONFORMITA' DELLE SECONDE ALLE PRIME - VALUTAZIONI - PARTICOLARITA' - CRITERI.
SENT. 82/93 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FUNZIONE PRIMARIA DI GARANZIA PER L'IMPUTATO E SOLO EVENTUALE DI ECONOMIA PROCESSUALE.
Parametri costituzionali
SENT. 82/93 C. PROCESO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - POSSIBILITA' DI PRONUNCIARLA, SECONDO IL CODICE, QUANDO SIA EVIDENTE CHE "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - ASSERITO CONTRASTO CON LA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE (IN BASE SIA ALLA LETTERA CHE ALLO SPIRITO DELLA DIRETTIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2