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Pronuncia 82/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Ruzzante Reno Marco, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Massime

SENT. 82/93 A. PROCESSO PENALE - DIRETTIVE DELLA LEGGE DI DELEGA E NORME DEL NUOVO CODICE - CONFORMITA' DELLE SECONDE ALLE PRIME - VALUTAZIONI - PARTICOLARITA' - CRITERI.

La verifica della conformita' o meno delle disposizioni del codice di procedura penale ai principi ed ai criteri formulati nella legge di delegazione, pur non potendo prescindere dal dato testuale in cui risulta espressa la volonta' del delegante, non puo' dirsi concretamente esaurita se al raffronto dei testi non si sovrapponga il necessario controllo circa la compatibilita' dei fini che fonte delegante e norma delegata hanno inteso perseguire, nel quadro di ciascun istituto e del sistema nel suo assieme. Pertanto, le scelte operate dal Parlamento possono ricevere coerente lettura solo nei limiti in cui ogni singola "prescrizione", impartita a norma dell'art. 76 della Costituzione, venga interpretata in stretta aderenza alla funzione che la stessa e' destinata a svolgere nell'ambito di quello specifico modello processuale che il delegante ha inteso tracciare.

SENT. 82/93 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FUNZIONE PRIMARIA DI GARANZIA PER L'IMPUTATO E SOLO EVENTUALE DI ECONOMIA PROCESSUALE.

L'udienza preliminare e' destinata a svolgere essenzialmente una funzione di garanzia per l'imputato, naturale espressione dell'inviolabile diritto di difesa che l'art. 24 Cost. riconosce in ogni stato e grado del procedimento, e quindi consentire allo stesso di contrastare non soltanto alcuni, ma tutti, i profili in cui si articola l'atto contestativo. Che l'udienza preliminare, poi possa concludersi con una sentenza di non luogo a procedere e, quindi svolgere anche una funzione di economia processuale e' aspetto che non interferisce con il fine di cui sopra, ma ne rappresenta, semmai, il naturale corollario.

Parametri costituzionali

SENT. 82/93 C. PROCESO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - POSSIBILITA' DI PRONUNCIARLA, SECONDO IL CODICE, QUANDO SIA EVIDENTE CHE "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - ASSERITO CONTRASTO CON LA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE (IN BASE SIA ALLA LETTERA CHE ALLO SPIRITO DELLA DIRETTIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La previsione della legge di delega (art. 2, dir. n. 52) che abilita il giudice a pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, non esclude dalla sfera delibativa quelle restanti cause che pure incidono sul fatto contestato e che il legislatore delegato ha sussunto sotto la formula del fatto che non costituisce reato: ove, infatti, l'enunciato della delega ricevesse una lettura riduttiva nel senso che l'indagine del giudice debba limitarsi al controllo dei soli elementi materiali del reato, della ascrivibilita' del fatto all'imputato e della riconducibilita' del fatto medesimo alla ipotesi-tipo legalmente determinata, qualsiasi difesa che intendesse contestare l'esistenza dell'elemento psicologico del reato o dedurre la presenza di una causa di giustificazione sarebbe privata di qualsiasi "risposta" giurisdizionale. Tale conclusione, pero', in contrasto con i piu' elementari principi di garanzia, non e' consentita ne' dalla lettera ne' dallo spirito della legge di delegazione, che ha modellato il processo e la stessa udienza preliminare in funzione di quelle esigenze di parita' tra accusa e difesa che rappresentano un aspetto essenziale del prescelto modello accusatorio; a tali considerazioni aggiungendosi quelle che possono trarsi dall'altra regola, posta dalla direttiva n. 11 dello stesso art. 2 della legge di delega, dell'obbligo di proscioglimento nel merito anche in presenza di una causa estintiva del reato: regola che, avendo valore di principio generale, e' certo applicabile - sempre che si propongano in termini di evidenza - anche nei casi - che anch'essi senza dubbio "merito" sono - di accertata inesistenza dell'elemento psicologico del reato o di presenza di una causa di giustificazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod.proc.pen. sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione alla l. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 52). - Sulla portata della formula "il fatto non costituisce reato", in relazione alle norme del vecchio codice v. sent. n. 175/1971.

Parametri costituzionali