Pronuncia 156/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1993 dal Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - nel procedimento penale a carico di Grasso Nicola, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non dispone che il giudice per le indagini preliminari, ove accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, secondo comma, del codice di procedura penale, perché emetta altro decreto di citazione a giudizio senza preclusione per l'imputato di richiedere, ai sensi dell'art. 555, lett. e), del codice di procedura penale, il giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione"; che, secondo quanto espone il giudice a quo, nel corso dell'udienza per il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto che il fatto fosse diverso da come descritto nel decreto che disponeva il giudizio e pertanto, non potendo decidere "allo stato degli atti" li ha restituiti al pubblico ministero; quest'ultimo, modificata l'imputazione nel senso indicato dal giudice per le indagini preliminari, ha emesso altro decreto di citazione a giudizio omettendo l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato sulla nuova imputazione, così riconducendo la fattispecie sotto il disposto dell'art. 562, secondo comma, del codice di procedura penale; che in tal modo, ad avviso del Pretore di Lecce, la norma impugnata avrebbe illegittimamente precluso all'imputato la possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato, ponendosi perciò in contrasto con i parametri costituzionali prima indicati; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione. Considerato che la norma della cui costituzionalità dubita il Pretore di Lecce attiene alla formazione di un atto - il decreto di citazione a giudizio - già emesso nella fase antecedente a quella dibattimentale in cui si trova il giudizio a quo, e pertanto la norma stessa non può più ricevere applicazione se non previa dichiarazione di nullità del decreto di citazione per mancanza dell'indicazione prevista dall'art. 555, lett. e), del codice di procedura penale; che il secondo comma del citato art. 555 non prevede però tra le ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio la mancanza della detta indicazione, con la conseguenza che, anche in caso di ritenuta fondatezza della questione sollevata, la stessa non potrebbe comunque avere alcuna concreta rilevanza nella fase processuale in cui si trova il giudice remittente, non essendo stata impugnata, in parte qua, anche la norma di cui al secondo comma dell'art. 555 cit.; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dal Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: CASAVOLA

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Massime

ORD. 156/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - ACCERTAMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, DI FATTO DIVERSO DA COME DESCRITTO NEL DECRETO CHE HA DISPOSTO IL GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PERCHE' EMETTA UN NUOVO DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - PREVISTO NON CONTENIMENTO, IN TALE DECRETO, DELL'AVVISO, RICHIESTO INVECE PER QUELLO PRECEDENTE, CHE L'IMPUTATO PUO' FARE DOMANDA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - MANCATA ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA ALLA NORMA CHE, NEL PREVEDERE LE IPOTESI DI NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO, NON VI RICOMPRENDE LA MANCANZA DEL SUDDETTO AVVISO - CONSEGUENTE IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

La legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 562, primo e secondo comma, cod. proc. pen., secondo la quale, in seguito alla trasmissione degli atti disposta dal giudice per le indagini preliminari per essere il fatto risultato diverso da come descritto nel decreto che ha disposto il giudizio, il nuovo decreto di citazione da emettersi dal pubblico ministero non deve contenere l'avviso -richiesto invece per quello precedente dall'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.- che, ricorrendone i presupposti, l'imputato puo' richiedere il giudizio abbreviato, non puo' essere utilmente contestata, nel dibattimento aperto con il nuovo decreto emesso in conformita' a tale norma, attraverso l'impugnativa della stessa, se nell'impugnativa non venga coinvolta anche la disposizione dell'art. 555, comma 2, laddove, tra le ipotesi di nullita' del decreto di citazione a giudizio, non comprende anche la mancanza di tale indicazione. Cosicche', nella specie, non essendo cio' avvenuto, anche in caso di accoglimento, la questione -formulata com'e' nei confronti del solo art. 562- non potrebbe avere comunque alcuna rilevanza nella fase in cui si trova il giudizio 'a quo'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 562, commi 1 e 2, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.