Pronuncia 305/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 561, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Imperia nel procedimento penale a carico di Abbo Dino ed altro, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 561, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 (recte, agli artt. 3 e 24) della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Imperia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Vincenzo Caianello

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: PESCATORE

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Massime

SENT. 305/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - OMESSA INDICAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI NEL DISPOSITIVO - MENZIONE DEGLI STESSI NELLA MOTIVAZIONE IN MODO ESPLICITO ED ANCHE IN MODO IMPLICITO, IN QUANTO DESUMIBILI DALL'INTERO CONTESTO DELL'ORDINANZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

Secondo la giurisprudenza della Corte, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, in caso di omissione, nel dispositivo della ordinanza di rinvio, della indicazione dei parametri costituzionali, la sollevata questione non puo' essere ritenuta inammissibile quando - come nel caso - ad integrazione del dispositivo i parametri siano stati menzionati nella motivazione, o comunque risultino richiamati in modo chiaro, anche se solo implicito, dall'intero contesto del provvedimento. (Fattispecie in cui, in relazione alla questione di cui alla massima B, e' stata respinta l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato per mancata indicazione dei parametri costituzionali di riferimento, poiche' nella motivazione dell'ordinanza era menzionato in modo esplicito l'art. 3 Cost. e il riferimento all'art. 24 Cost. risultava in modo chiaro dall'ordinanza medesima ove si denunciava che l'imputato "non puo' avvalersi di un importante, spesso decisivo mezzo difensivo"). - S. nn. 115/1993, 313/1990. red.: F.S. rev.: S.P.

SENT. 305/94 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - GIUDIZIO ABBREVIATO - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI PRODURRE DOCUMENTI PRIMA DELLA DISCUSSIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE AI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Come gia' affermato dalla Corte, le norme che regolano il giudizio abbreviato dinanzi al tribunale hanno portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, quanto alla struttura e agli effetti sostanziali dell'istituto, limitandosi a regolare taluni moduli procedimentali imposti dalle peculiarita' del rito pretorile; di conseguenza e' ad esse che si deve far capo in via generale quando manchi una espressa previsione contraria o quando quella disciplina generale non risulti incompatibile con le caratteristiche proprie della disciplina processuale pretorile. Alla luce di tali premesse, poiche' nel giudizio abbreviato, come regolato dalla disciplina generale, risultante anche dal richiamo delle disposizioni relative all'udienza preliminare (art. 420 cod. proc. pen.), non prevista per il processo dinanzi al pretore, e' possibile per le parti la produzione di documenti da valutarsi nell'udienza stessa, tale facolta' difensiva, secondo una previsione (art. 421 cod. proc. pen.) che, pur non essendo espressamente richiamata, assume un rilievo autonomo ed indipendente dalla collocazione originaria, coerente con la connotazione del giudizio abbreviato quale giudizio sul merito dell'imputazione, non trova nessuna ragione di incompatibilita' con le peculiarita' proprie del giudizio pretorile e - secondo una interpretazione adeguatrice, diversa da quella da cui muove il giudice 'a quo' - deve percio' ritenersi esercitabile anche in questo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 561, primo e secondo comma, cod. proc. pen.) - O. n. 101/1994. red.: F.S. rev.: S.P.