Pronuncia 189/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli sull'istanza proposta da Mallardo Giovanni, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 189/95 A. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE CONCESSA AI CONDANNATI PER REATI COMMESSI PER FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE ORDINARIA - DIFFERENZE TRA I DUE ISTITUTI - REVOCA "IN OGNI TEMPO" DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE - 'RATIO'.

La speciale liberazione condizionale, concessa a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) a coloro cui siano state applicate le attenuanti previste in caso di dissociazione o di collaborazione relativamente a condanne per fatti commessi con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, essendo stata concepita dal legislatore nell'ambito di un complesso di istituti eccezionali volti ad assecondare la dissociazione dal fenomeno della criminalita' di tipo eversivo, costituisce uno strumento di natura squisitamente premiale, che relega sullo sfondo la funzione rieducativa, la quale, al contrario, rappresenta l'essenza della liberazione condizionale ordinaria regolata dall'art. 176 cod. pen.. La disposizione dell'art. 9 della medesima legge n. 304 del 1982, secondo cui la liberazione condizionale e' revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale e' stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsita', si correla intimamente al carattere premiale dell'istituto, cosi' da fungere come adeguata remora a commettere altri delitti o a rendere false dichiarazioni collaborative per ottenere i benefici. - V. massima B. red.: G. Conti

Norme citate

SENT. 189/95 B. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE CONCESSA AI CONDANNATI PER REATI COMMESSI PER FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - REVOCA "IN OGNI TEMPO" DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA TRA I CONDANNATI AMMESSI A TALE BENEFICIO E QUELLI AMMESSI ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE ORDINARIA PREVISTA DALL'ART. 176 DEL CODICE PENALE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - PLURALITA' DI SOLUZIONI RISERVATE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La speciale liberazione condizionale, concessa a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) a coloro cui siano state applicate le attenuanti previste in caso di dissociazione o di collaborazione relativamente a condanne per fatti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, si differenzia nettamente, per disciplina positiva e 'ratio', dalla liberazione condizionale ordinaria prevista dall'art. 176 cod. pen.. Ne consegue che la questione di costituzionalita' dell'art. 9 della medesima legge n. 304 del 1982, sollevata, per violazione del principio di uguaglianza tra condannati ammessi a godere di analoghi benefici e per violazione del principio della funzione rieducativa della pena, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale "in ogni tempo", impedendo cosi' il decorso del termine per ottenere la riabilitazione nonche' quello di prescrizione del reato, se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale e' stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsita', ove accolta, darebbe vita ad una sorta di ibrido 'tertium genus' del tutto nuovo nel panorama degli istituti positivamente disciplinati, facendo cosi' assumere alla eventuale sentenza della Corte una funzione tipicamente "creativa" che, per la pluralita' delle possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, certo non le puo' essere riconosciuta. Spetta infatti soltanto al legislatore il potere di individuare un adeguato meccanismo correttivo che determini l'auspicabile effetto di non escludere da un importante strumento di emenda, quale e' la riabilitazione, i condannati che si siano avvalsi della normativa oggetto di censura, specie nelle ipotesi in cui, come nel caso dedotto, si trovavano nelle condizioni per beneficiare della liberazione condizionale ordinaria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304). - V. massima A. red.: G. Conti

Norme citate