Pronuncia 189/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli sull'istanza proposta da Mallardo Giovanni, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 189/95 A. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE CONCESSA AI CONDANNATI PER REATI COMMESSI PER FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE ORDINARIA - DIFFERENZE TRA I DUE ISTITUTI - REVOCA "IN OGNI TEMPO" DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE - 'RATIO'.
Norme citate
- legge-Art. 9
- codice penale-Art. 176
- legge-Art. 8
SENT. 189/95 B. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE CONCESSA AI CONDANNATI PER REATI COMMESSI PER FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - REVOCA "IN OGNI TEMPO" DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA TRA I CONDANNATI AMMESSI A TALE BENEFICIO E QUELLI AMMESSI ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE ORDINARIA PREVISTA DALL'ART. 176 DEL CODICE PENALE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - PLURALITA' DI SOLUZIONI RISERVATE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 8
- codice penale-Art. 176
- legge-Art. 9