Pronuncia 434/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 305, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con n. 6 ordinanze emesse il 10 ed il 29 settembre 1994 dal Tribunale di Catanzaro, iscritte ai nn. 649, 685, 686, 687, 688 e 689 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito: Fri Sep 15 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAIANIELLO

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Massime

SENT. 434/95. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA DEGLI STESSI, CON ORDINANZA DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE PER IL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RAFFRONTO ALLE IPOTESI, ANCHE DI MINOR RILIEVO, PER CUI IL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO E' PREVISTO, E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA IN QUANTO, SULLA BASE DELLE PREVISIONI GIA' CONTENUTE NELLA NORMA E DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE IN MATERIA, ANCHE NELLA FATTISPECIE 'DE QUA' DEVE RITENERSI EGUALMENTE ASSICURATO UN EFFETTIVO, ANCHE SE SEMPLIFICATO, CONTRADDITTORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', la inapplicabilita' - confermata da consolidata giurisprudenza - delle disposizioni dell'art. 127 cod. proc. pen. per il procedimento in camera di consiglio, alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini della custodia cautelare - riguardo alla quale, per evidenti ragioni di celerita', l'impugnato art. 305, comma 2, si limita a prescrivere che siano sentiti il pubblico ministero e il difensore - non impedisce che le essenziali esigenze di un effettivo, anche se necessariamente semplificato, contraddittorio, siano egualmente salvaguardate. Infatti, in base ai principi affermati in proposito, da ultimo, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, sulla scia di altre pronunce dello stesso giudice di legittimita', deve ritenersi - con una interpretazione della norma aderente al dettato dell'art. 24 Cost. per cui il contraddittorio e' cardine del vigente sistema processuale - che, stante l'eccezionalita' dell'istituto della custodia cautelare (confermata dalle nuove disposizioni introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332), al pubblico ministero incomba il dovere di allegare non soltanto le ragioni della indispensabilita' e della complessita' dell'accertamento (in relazione alla posizione processuale dell'indagato) per cui lo stesso art. 305, comma 2, consente che la proroga sia richiesta, ma anche i motivi per cui non lo si e' potuto compiere durante il decorso ordinario della misura, in modo che la parte, prendendone tempestivamente cognizione, sia posta in grado, entro un congruo termine rimesso alla prudente valutazione del giudice, di esaminare gli atti e allestire le difese. Vanno quindi respinte, in quanto fondate su un non condivisibile presupposto, le censure di incostituzionalita' formulate al riguardo. (Non fondatezza, nel senso di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen. 'in parte qua'). - Sulla garanzia del contraddittorio come connotato essenziale del diritto di difesa, cfr., fra le altre, S. nn. 99/1975 e 190/1970, ed inoltre, riguardo all'applicazione di tale principio in tema di rinnovazione della misura cautelare ex art. 301 cod. proc. pen., S, n. 219/1994. red.: S. P.