Pronuncia 440/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Onesti Fabio, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: ZAGREBELSKY Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito: Wed Oct 18 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAIANIELLO

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Massime

SENT. 440/95. BESTEMMIA - MODIFICHE CONCORDATARIE - ESPUNZIONE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA NOZIONE DI "RELIGIONE DELLO STATO" - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 25 COST. - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 8, PRIMO COMMA, COST. - RICOSTRUZIONE DEL BENE GIURIDICO PROTETTO - TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO INDIVIDUALE - DISCRIMINAZIONE TRA FEDELI DI DIVERSE CONFESSIONI RELIGIOSE - PUNIZIONE DELLA BESTEMMIA CONTRO LA DIVINITA' - TUTELA DI TUTTE LE FEDI RELIGIOSE SENZA DISCRIMINAZIONI - BESTEMMIA CONTRO I SIMBOLI O LE PERSONE VENERATI NELLA RELIGIONE DELLO STATO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8, primo comma, Cost., l'art. 724, primo comma, del codice penale - che punisce con un'ammenda chiunque pubblicamente bestemmi, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato - , limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", in quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata. Infatti, mentre la bestemmia contro la Divinita' puo' considerarsi punita indipendentemente dalla riconducibilita' della Divinita' stessa a questa o a quella religione, di guisa che, gia' ora, risultano protetti dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati, di cui alla seconda parte della disposizione, si riferisce testualmente soltanto alla "religione dello Stato", e cioe' alla religione cattolica. Alla riconosciuta violazione del principio di eguaglianza, in presenza del divieto di decisioni additive, in materia penale, che preclude alla Corte l'estensione della norma alle fedi religiose escluse, consegue il suo annullamento per difetto di generalita'. - Sulla esclusione della indeterminatezza della fattispecie di cui all'art. 724, primo comma, cod. pen., dopo la scomparsa dall'ordinamento giuridico della nozione di "religione dello Stato", S. n. 925 del 1988. - In tema di bestemmia, e segnatamente con riguardo alla ricostruzione del bene giuridico protetto dalla norma, S. n. 79 del 1958, che configura quella cattolica come religione dello Stato inteso non piu' come organizzazione politica ma in quanto societa'; S. n. 14 del 1973, che individua come oggetto della tutela penale il "sentimento religioso"; S. n. 925 del 1988, che valorizza nella norma la tutela del "buon costume", segnalando al legislatore la necessita' "di addivenire ad una revisione della fattispecie", nonche' O. n. 52 del 1989. red.: A. Greco