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Pronuncia 101/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1996 dalla Corte d'appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di Donà Francesco Raimondo ed altri, iscritta al n. 1107 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione di Fagan Giampaolo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona; Udito l'avvocato Emanuele Fragasso jr. per Fagan Giampaolo e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 101/97. PROCESSO PENALE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - MANCATO AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA PENA - NULLITA' - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prescrive che il decreto di giudizio immediato, disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dell'imputato che ha rinunciato all'udienza preliminare, preveda la sanzione della nullita' in caso di omissione dell'avviso che l'imputato puo' chiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.>>, in quanto - <<delimitato l'oggetto della questione con esclusivo riferimento al giudizio immediato richiesto dall'imputato>>, e, considerato che tra il decreto che dispone tale forma di giudizio immediato ed il decreto di citazione a giudizio nel procedimento dinanzi al pretore, disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen., cosi' come integrato dalla sentenza n. 497 del 1995, non sussiste omogeneita' di situazioni ed identita' di 'ratio' - nel caso di giudizio immediato instaurato 'ex' art. 419, comma 5, cod. proc. pen., la rinunzia all'udienza preliminare e la richiesta del giudizio sono conseguenza di una precisa strategia difensiva dell'imputato, il quale, avendo gia' operato la sua scelta rispetto al rito, puo' ancora optare soltanto per la richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per la quale non incorre in alcuna decadenza. Pertanto, ove venga omesso l'avviso della facolta' di chiedere l'applicazione della pena, l'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta viene a trovarsi nella medesima situazione dell'imputato nei cui confronti il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio al termine dell'udienza preliminare; decreto che, appunto, non contiene alcun avviso circa l'applicazione della pena (art. 429 cod. proc. pen.). red.: G. Leo