Pronuncia 446/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1996 dalla Corte d'appello di Bologna, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento è stato pronunciato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito: Tue Dec 30 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 446/97. PROCESSO PENALE - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - DECORRENZA, NEL CASO DI ARCHIVIAZIONE, DALLA PRONUNCIA DI DETTO PROVVEDIMENTO - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALL'EQUA RIPARAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 315, comma 1, del cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziche' dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, comma 3, stesso codice, e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento e' stato pronunciato. Configura, infatti, una irragionevole disparita' di trattamento la circostanza che, mentre nelle ipotesi in cui il diritto alla riparazione nasce da sentenza irrevocabile di proscioglimento, o di condanna, o da una sentenza inoppugnabile di non luogo a procedere, l'interessato e' a conoscenza delle diverse fasi del processo, attraverso le quali si perviene alla irrevocabilita' o alla inoppugnabilita' della decisione, nel caso del provvedimento di archiviazione, tale diritto sorge e il termine per la proposizione della relativa domanda inizia a decorrere all'insaputa del titolare, al quale l'ordinamento non appresta alcun mezzo per favorire la conoscenza del provvedimento stesso, non essendovi stato ne' esperimento dell'azione penale, ne' notificazione della decisione di non esercitarla. Pertanto, il rimettere interamente all'interessato l'onere di iniziativa finalizzata alla conoscenza di detto provvedimento, altera profondamente la fisionomia dell'istituto e suona come odioso aggravio della situazione di ingiustizia che si e' determinata, rendendo oscura e contraddittoria la complessiva 'ratio' della disciplina: e tanto piu' irragionevole appare l'omissione, se si considera che essa riguarda proprio il provvedimento di archiviazione che, nell'elencazione dell'art. 315, rappresenta l'ipotesi nella quale piu' evidente risulta l'ingiustizia della detenzione e piu' manifesta l'esigenza di rendere noto all'interessato l'esito favorevole del procedimento. - Sul principio secondo il quale, una volta stabilito un termine di decadenza, l'interessato deve essere posto in condizione di conoscerne la decorrenza iniziale, senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza (cfr. sentenze nn. 185/1988, 134/1985, 14/1977, 255/1974 e 159/1971). red.: A.M. Marini