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Pronuncia 95/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, negli atti relativi alla querela proposta da Tanis Asim, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 95/97. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - OBBLIGO DI INDICARE, A PENA DI INAMMISSIBILITA', NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE, L'OGGETTO DELLA INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA E I RELATIVI ELEMENTI DI PROVA - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA PER AVERE IL LEGISLATORE DELEGANTE PREVISTO IL MERO OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OFFESE DAL REATO - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 76 (in relazione all'art. 2, comma 1, direttiva 51, l. 16 febbraio 1987, n. 81) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui prescrive che nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indichi, a pena di inammissibilita', l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova - in quanto, con riferimento al preteso eccesso di delega rispetto alla richiamata direttiva della legge di delegazione (secondo cui la persona offesa dal reato puo' formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare) - posto che il secondo comma della disposizione impugnata stabilisce che la pronuncia immediata del decreto di archiviazione e' subordinata alla duplice condizione che l'opposizione sia inammissibile e che la notizia di reato sia infondata - una opposizione che non contenga l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova non preclude al g.i.p. che non ravvisi, ad un primo esame, l'infondatezza della notizia di reato, di fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., cosi' assicurando alla persona offesa la medesima forma di tutela prescritta dalla richiamata direttiva; ed in quanto, con riferimento alla supposta violazione dell'art. 3 Cost., la disciplina apprestata dall'art. 410, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. e' idonea a tutelare le ragioni della persona 0ffesa sia nel caso in cui questa intenda contrastare carenze e lacune investigative, sia quando l'opposizione sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni di diritto diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del p.m.; sicche', dal sistema del codice emerge chiaramente che, in sede di opposizione, la persona offesa, nei casi in cui si trova nella impossibilita' di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, puo' comunque far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo del resto con la facolta', riconosciutale in via generale dall'art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice, con la conseguenza che questo puo' non accogliere la richiesta di archiviazione e fissare l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 1, cod. proc. pen., cosi' pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi due commi dell'art. 410. - S. n. 88/1991. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali