Pronuncia 95/1997
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, negli atti relativi alla querela proposta da Tanis Asim, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Guido Neppi Modona
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 95/97. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - OBBLIGO DI INDICARE, A PENA DI INAMMISSIBILITA', NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE, L'OGGETTO DELLA INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA E I RELATIVI ELEMENTI DI PROVA - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA PER AVERE IL LEGISLATORE DELEGANTE PREVISTO IL MERO OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OFFESE DAL REATO - NON FONDATEZZA.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
- Costituzione-Art. 3