About

Pronuncia 182/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 182/99. PROCEDIMENTO PENALE - TERMINE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI PROROGA - CONTENUTO - PREVISIONE DELLA MERA INDICAZIONE DELLE NORME SOSTANZIALI VIOLATE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CHI E' GIA' A CONOSCENZA DEL FATTO ADDEBITATOGLI PER AVER RICEVUTO L'INFORMAZIONE DI GARANZIA E CHI RICEVE COME PRIMO ATTO DEL PROCEDIMENTO LA RICHIESTA DI PROROGA - CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 406, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (termine fissato, in via ordinaria, dall'art. 405, comma 2, dello stesso codice, in sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito un reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato) debba contenere la mera indicazione delle norme sostanziali violate e non anche la comunicazione delle iscrizioni prescritte dall'art. 335 -, in quanto il rimettente muove da una nozione di contenuto della notizia di reato, quale delineata dalla norma sottoposta al vaglio di legittimita', che non puo' essere condivisa. Infatti, pur dovendosi riconoscere che tale nozione e' la risultante di un indirizzo interpretativo, evocato dal giudice 'a quo' come <<diritto vivente>>, alla stregua del quale l'<<indicazione della notizia di reato>> richiesta dall'art. 406, comma 1, e' assolta con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie precisazioni temporali o spaziali del fatto, che sono, invece, prescritte per l'informazione di garanzia, e' altresi' vero che la mancanza di uniforme determinazione da parte del legislatore del contenuto della notizia di reato e' funzionale alle finalita', definibili sulla base del necessario rispetto della parita' delle parti; in un regime in cui il dovere di compiere ogni attivita' necessaria per l'esercizio dell'azione penale va contemperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa in modo tale da consentire all'indagato di conoscere le ragioni dell'iniziativa medesima: solo cosi', infatti, sara' reso possibile all'interessato contraddire le ragioni addotte dal titolare dell'azione penale. Pertanto, nel caso della richiesta di proroga del termine per condurre le indagini preliminari, e' inevitabile concludere che la stessa apparente genericita' delle condizioni richieste per la proroga presuppone che la 'notitia criminis' rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie perche' l'indagato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa garantitogli dall'art. 406, comma 3, secondo quel modello <<minimo>> che e' indicato dall'art. 369; modello che, considerato il complessivo assetto disciplinante la materia, risulta conforme al dettato costituzionale.