Pronuncia 394/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 907 del cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 4 settembre 1998 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Marasca Velio ed altra e Borioni Mario ed altri, iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998; Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Fri Oct 22 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 394/99. DISTANZE LEGALI - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI OPERARE UN <<BILANCIAMENTO TRA LA FUNZIONE DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLA COSTRUZIONE E LA DIFESA DELLA VEDUTA SPETTANTE AL PROPRIETARIO LIMITROFO>> - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - RITENUTA LESIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLA PERSONA, CON LA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CONVENUTO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento gli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 907 cod. civ., nella parte in cui, precludendo al giudice <<ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo>>, sacrificherebbe irragionevolmente, a parere del rimettente, il diritto fondamentale alla riservatezza della persona rispetto al diritto di veduta, e comporterebbe, di conseguenza, la violazione del diritto di difesa del convenuto, <<cui viene inibito di opporre al diritto dominicale di controparte il proprio diritto alla riservatezza>>. Infatti - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie del parametro dell'art. 24 Cost., il quale attiene all'ambito delle garanzie processuali della parte e non gia' al diverso atteggiarsi della disciplina dei rapporti sostanziali -, la disposizione denunciata va letta nel contesto del sistema legale di regolamentazione delle reciproche interferenze che derivano dall'uso normale di beni immobili contigui appartenenti a soggetti diversi - e, quindi, di tutela degli interessi contrapposti-, finalizzato a consentire, attraverso la previsione di reciproche limitazioni, il tendenziale massimo sfruttamento delle rispettive proprieta' e delle connesse facolta'. In tal modo, risulta anche palese che la tutela della riservatezza, la quale e' qui da intendere in senso obiettivo, <<trova gia' un suo particolare rilievo nell'operato bilanciamento con l'interesse alla salvaguardia del diritto di veduta, il cui contenuto ha innegabilmente un suo valore sociale poiche' luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici soddisfacendo bisogni elementari di chi li abita>>. - Sul parametro dell'art. 24 Cost. evocato con riguardo alla materia delle distanze nelle costruzioni, v., fra le molte, S. n. 120/1996 e O. n. 205/1988.