Pronuncia 113/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dal Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito: Thu Apr 20 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Processo penale - Dibattimento - Astensione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astensione per il giudice che abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 cod. proc. pen.) nei confronti dei concorrenti nel reato - Ritenuta non riconducibilità della fattispecie alla prevista astensione per "altre gravi ragioni di convenienza" - Conseguente lamentato effetto pregiudicante la imparzialità del giudice nei confronti degli imputati "non patteggianti" - Possibilita' di una lettura della norma censurata conforme a costituzione e al principio del giusto processo - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Il principio di supremazia costituzionale, che impone all'interprete di optare, tra piu' soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione di legge conforme alla Costituzione - nella specie conforme al principio del giusto processo, secondo le indicazioni gia' contenute nelle sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997 - oltreche' una lettura logico-sistematica delle norme, impediscono di attribuire un significato ristretto alla locuzione "altre gravi ragioni di convenienza" di cui al comma 1, lettera h, dell'art. 36 del codice di procedura penale. Infatti, in tale proposizione normativa, la parola "convenienza" assume un valore prescrittivo tale da imporre l'osservanza - secondo valutazioni in concreto e caso per caso - di un obbligo giuridico di astensione del giudice, che non riguarda soltanto situazioni private del giudice, ma include l'attivita' giurisdizionale che egli abbia svolto, legittimamente, in altri procedimenti. Pertanto non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' del medesimo art. 36 cod.proc.pen., proposta sulla base dell'interpretazione restrittiva della lettera h del comma 1, la quale esclude in particolare il dovere di astensione nell'ipotesi in cui il giudice abbia precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta (ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.) nei confronti di uno o piu' concorrenti nel reato. - V. anche sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, sul diverso ambito di operativita' delle incompatibilita' ex art. 34 cod.proc.pen. e degli istituti della astensione e ricusazione ex artt. 36 e 37 cod.proc.pen. - Per le ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, ai fini del giudizio di responsabilita' e delle autonome valutazioni del giudice, sentenze nn. 186 del 1992, 439 del 1993, 371 del 1996. - V. altresi' sentenza n. 241 del 1999, per l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia pronunciato sentenza nei confronti dello stesso imputato per il medesimo fatto.