Pronuncia 352/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO; Massimo VARI; Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA; Valerio ONIDA; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia nel procedimento penale a carico di Limo Guido iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il il 12 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il relatore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000. Il Direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giovanni Maria Flick

Data deposito: Tue Jul 25 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Reati e pene - Cause di non punibilita' - Fatti commessi in danno del convivente 'more uxorio' - Mancata estensione a tali fatti del regime di non punibilita' previsto per il coniuge legalmente separato - Denuncia di irrazionale disparità di trattamento, anche a fronte della parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facolta' di estensione dalla testimonianza (art. 199 cod. proc. pen.) - Non omogeneità delle situazioni confrontate - Limite all'intervento additivo richiesto alla corte - Non fondatezza della questione.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice penale, nella parte in cui non stabilisce la non punibilita' dei reati previsti dal titolo XIII del libro II dello stesso codice commessi in danno del convivente 'more uxorio'. Non e' infatti irragionevole od arbitrario che - particolarmente nella disciplina di cause di non punibilita', quale quella in esame, basate sul <<bilanciamento>> tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell'unita' della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione) - il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza 'more uxorio': venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'<<istituzione familiare>>, basata sulla stabilita' dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente. Ne' rileva in contrario la (peraltro non totale) parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facolta' di astensione dalla testimonianza, operata dall'art. 199 cod. proc. pen., non potendosi far discendere dalla norma cosi' invocata dal giudice 'a quo' come termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di 'vis' espansiva fuori del caso considerato. Precedenti: - sentenze nn. 8/1996, 423/1988, 1122/1988 sulla diversita' tra convivenza 'more uxorio' e vincolo coniugale.