Pronuncia 392/2000
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) ed al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1999 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Antonino Cammarata, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000. Il Presidente e redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Cesare Mirabelli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: MIRABELLI
Massime
Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati mancanti o impediti - Criteri per la sostituzione - Ritenuta assenza di criteri obiettivi e prefissati - Possibilità che vengano adottati provvedimenti del tutto discrezionali, oltreche' privi di motivazione - Ininfluenza come vizio della capacità del giudice - Lamentata, conseguente, violazione del principio del giudice naturale precostituito e del principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze della magistratura militare e della magistratura ordinaria - Non condivisibilita' della premessa interpretativa del rimettente - Operatività delle norme dell'ordinamento giudiziario comune anche per le applicazioni e supplenze dei magistrati militari - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 33, comma 2
- regio decreto-Art. 7 BIS
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art.
- regio decreto-Art. 97
- regio decreto-Art.