Pronuncia 392/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) ed al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1999 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Antonino Cammarata, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000. Il Presidente e redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati mancanti o impediti - Criteri per la sostituzione - Ritenuta assenza di criteri obiettivi e prefissati - Possibilità che vengano adottati provvedimenti del tutto discrezionali, oltreche' privi di motivazione - Ininfluenza come vizio della capacità del giudice - Lamentata, conseguente, violazione del principio del giudice naturale precostituito e del principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze della magistratura militare e della magistratura ordinaria - Non condivisibilita' della premessa interpretativa del rimettente - Operatività delle norme dell'ordinamento giudiziario comune anche per le applicazioni e supplenze dei magistrati militari - Non fondatezza della questione.

Diversamente da quanto opina il giudice rimettente, e in conformita' della interpretazione delle norme denunciate, seguita dal Consiglio della magistratura militare e confermata dal giudice della legittimita' - che si fonda sulla equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quelli ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981 - , deve ritenersi che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Anche nell'ordinamento militare applicazioni e supplenze possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare. Pertanto cadono le censure mosse alla disciplina denunciata, sulla diversa premessa interpretativa che essa consenta provvedimenti di applicazione e sostituzione dei magistrati militari del tutto discrezionali e immotivati, in assenza di criteri obiettivi e predeterminati, risultandone quindi compromessi sia il principio della parita' di trattamento, rispetto alla disciplina prevista per i magistrati ordinari, sia il principio della precostituzione del giudice. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. - Sul principio di assimilazione delle garanzie di indipendenza dei magistrati militari a quelle previste per i magistrati ordinari, sentenze nn. 71/1995 e 52/1998. - Sulla ininfluenza, in sede di controllo della legittimita' costituzionale delle norme, di prassi interpretative contrarie rispetto al disegno normativo, sentenze nn. 468/1992 e 276/2000.

Norme citate