Pronuncia 440/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 500, secondo comma-bis e quarto, e 512 del codice di procedura penale, promosso, in un procedimento penale, con ordinanza emessa il 22 marzo 2000 dalla Corte di assise di Nuoro, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, secondo comma-bis e quarto, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199 cod. proc. pen.) - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, conformemente alla interpretazione data dalla sentenza n. 179 del 1994 - Asserita violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., impugnato in riferimento all'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui, alla stregua dell'interpretazione indicata dalla sentenza di questa Corte n. 179 del 1994, consente di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facolta' di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. L'interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen. contenuta nella citata sentenza n. 179 del 1994 non e' piu' compatibile con il nuovo quadro normativo determinato dall'entrata in vigore delle modifiche dell'art. 111 Cost. (in particolare, con i commi quarto e quinto di tale disposizione e con il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale cui essi si ispirano). Ne consegue che, poiche' i precetti costituzionali prima ancora che come parametri di legittimita' si pongono come punti di riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalita', la prospettata questione puo' risolversi in via interpretativa assumendo che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che non e' consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facolta' di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilita' di formazione della prova in contraddittorio previste dalla nuova normativa. Precedenti: - sent. nn. 254 e 255 del 1992 ove e' stato affermato il principio di non dispersione dei mezzi di prova cui si e' ispirata la successiva sent. n. 179 del 1994 (ove l'art. 512 cod. proc. pen. e' stato interpretato estensivamente, sicche' l'esercizio della facolta' del prossimo congiunto dell'imputato di astenersi dal deporre e' stato qualificato come causa di "oggettiva e non prevedibile impossibilita' di ripetizione dell'atto dichiarativo", tale da consentire di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento). L.T.

Parametri costituzionali

Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio da parte di costoro della facoltà di astenersi dal deporre - Acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. impugnati, in riferimento all'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui, alla stregua della interpretazione indicata nella sentenza di questa Corte n. 179 del 1994, consente al giudice del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facolta' di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. Va, infatti, osservato che la prospettazione della questione e' introdotta dall'inciso ipotetico e dubitativo: "ove si ritenesse applicabile nel caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione". L'incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma impugnata porta al suddetto risultato. L.T.

Parametri costituzionali