About

Pronuncia 318/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001 dal Tribunale di Pesaro, sezione specializzata agraria, nel procedimento civile vertente tra Mari Rossana e Bacchiocchi Ino, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 17 dell'anno 2001. Visto l'atto di costituzione di Mari Rossana; Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice relatore Annibale Marini; Udito l'avvocato Giulio Catelani per Mari Rossana.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Annibale Marini

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

Massime

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale risultante dal catasto terreni 1939 - Inidoneità di quel catasto a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni - Lesione della garanzia della proprietà terriera, in contrasto con il principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione - gli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, i quali prevedono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto basato sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976. Infatti detto meccanismo di determinazione del canone di equo affitto, risulta privo, ormai, di qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili ai quali fare eventualmente riferimento sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali. - Con riguardo alle previgenti discipline del canone di equo affitto, v. citate sentenze di illegittimità costituzionale n. 155/1972 e n. 153/1977. - Con riguardo alla normativa dichiarata incostituzionale, v. citata precedente sentenza di non fondatezza n. 139/1984.

Norme citate

  • legge-Art. 62
  • legge-Art. 3
  • legge-Art. 3, comma 154
  • legge-Art. 26, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 9
  • decreto-legge-Art. 4
  • regio decreto legge-Art.
  • legge-Art.