Pronuncia 318/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001 dal Tribunale di Pesaro, sezione specializzata agraria, nel procedimento civile vertente tra Mari Rossana e Bacchiocchi Ino, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 17 dell'anno 2001. Visto l'atto di costituzione di Mari Rossana; Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice relatore Annibale Marini; Udito l'avvocato Giulio Catelani per Mari Rossana.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Annibale Marini
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale risultante dal catasto terreni 1939 - Inidoneità di quel catasto a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni - Lesione della garanzia della proprietà terriera, in contrasto con il principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge-Art. 62
- legge-Art. 3
- legge-Art. 3, comma 154
- legge-Art. 26, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 9
- decreto-legge-Art. 4
- regio decreto legge-Art.
- legge-Art.