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Pronuncia 315/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), promosso con ordinanza del 13 ottobre 2003 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Rizzolli Thomas e Clementi Johann ed altro, iscritta al n. 1150 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari); b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Annibale Marini

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ONIDA

Massime

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Territori del catasto derivante dall?ex catasto austro-ungarico - Determinazione del canone - Regime predeterminato per legge - Disparità di trattamento rispetto ai fondi rustici sul resto del territorio nazionale a regime di libera contrattazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, l?art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203. Tale disposizione, infatti, nel dettare i criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto di fondi rustici riguardanti i territori del catasto derivante dall?'ex' catasto austro-ungarico, fa riferimento ad meccanismo di determinazione dell?equo canone ? fondato sulle tabelle di cui alla legge n. 567 del 1962, a loro volta formate prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge n. 589 del 1939 ? che ha perso ormai qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall?art. 44 della Costituzione; inoltre, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 (sentenza n. 318 del 2002), il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall?'ex' catasto austro-ungarico, cui appunto continua ad applicarsi l?art. 14 della stessa legge, dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori.

Norme citate

  • legge-Art. 14, comma 2
  • legge-Art. 14, comma 2

Parametri costituzionali

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Territori del catasto derivante dall?ex catasto austro-ungarico - Determinazione del canone - Regime predeterminato per legge - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai fondi rustici sul resto del territorio nazionale a regime di libera contrattazione, lesione della garanzia della proprietà terriera, in contrasto con il principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Impugnazione di disposizione già dichiarata illegittima nel primo capoverso e insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione nelle parti restanti - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell?art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, posto che, se da un lato la questione è prospettata in maniera perplessa, dall'altro lato il primo capoverso della norma impugnata è già stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l?intero articolo ? i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo ? risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione. ? Sull'inammissibilità di questioni sollevate in maniera perplessa, v. le richiamate sentenza n. 446/2002 e ordinanza n. 342/2002.

Norme citate

  • legge-Art. 3