Pronuncia 299/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bari con ordinanza in data 11 luglio 2003 e dal Tribunale di Torino con ordinanza in data 11 giugno 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 816 e 841 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CAPOTOSTI

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Massime

SENT. 299/05. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - TERMINI MASSIMI DI FASE DETERMINATI DALL?ART. 304, COMMA 6, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - COMPUTO DEI PERIODI DI CUSTODIA CAUTELARE SOFFERTI IN FASI O GRADI DIVERSI DALLA FASE O DAL GRADO IN CUI IL PROCEDIMENTO È REGREDITO - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELLA PENA, INGIUSTIFICATO SACRIFICIO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

E? costituzionalmente illegittimo l?art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito. Infatti, la tutela della libertà personale che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall'art. 13, quinto comma, Cost. è un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell'attuale sistema processuale che non consenta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi di custodia cautelare ?comunque? sofferti nel corso del procedimento.