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Pronuncia 207/2006

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, dell'art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4, e degli artt. 3 e 4 del disegno di legge n. 805 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 aprile 2005 e successivamente promulgato e pubblicato come legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 20 aprile 2005, depositato in cancelleria il 29 aprile 2005 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2005. Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Francesco Castaldi per la Regione Siciliana.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, dell'art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4, e degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005 n. 6 (Disposizioni per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme citate in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle medesime norme in riferimento all'art. 110 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: MARINI

Massime

SENT. 207/06 A. OGGETTO DEL GIUDIZIO - DELIBERA LEGISLATIVA REGIONALE - SOPRAVVENUTA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE - TRASFERIMENTO DELLA QUESTIONE SULLA LEGGE.

La promulgazione e la pubblicazione, nelle more del giudizio, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6, comporta che la pronuncia della Corte sia adottata nei confronti di tale legge, anziché nei confronti della delibera legislativa, approvata nella seduta del 12 aprile 2005 dall'Assemblea regionale siciliana, i cui art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 erano stati oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello Stato. > >- Sentenze citate nn. 55/2001 e 271/1996.

SENT. 207/06 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REGIONE SICILIANA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO - RICHIESTA DA EFFETTUARSI DAI CAPI DEGLI UFFICI PERIFERICI DEGLI ORGANI GIUDIZIARI ANZICHÉ DAGLI UFFICI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La Corte ha avuto modo di chiarire che non può desumersi dall'art. 110 Cost. una competenza esclusiva ed accentrata degli uffici ministeriali di tutte le funzioni amministrative relative ai servizi giudiziari, che restano distribuite tra centro e periferia secondo le norme e le prassi statali fissate da tempo e ribadite dalla legge di delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Non è pertanto fondata, in riferimento all'art. 110 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 1 ULTIMO INCISO
  • legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 2
  • legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 3
  • legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 4
  • legge della Regione siciliana-Art. 3
  • legge della Regione siciliana-Art. 4

Parametri costituzionali

SENT. 207/06 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE E DI BENI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REGIONE SICILIANA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO E DEL COMODATO - MANCATA PREVISIONE DI ASSENSO DEGLI ORGANI STATALI CENTRALI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Va escluso che le norme regionali impugnate introducano alterazioni di alcun tipo nell'organizzazione e nelle procedure interne dell'amministrazione giudiziaria, tanto più che il carattere puramente facoltativo della richiesta di comando di personale o di comodato di beni strumentali, da parte dei capi degli uffici statali, esclude che con legge regionale siano stati introdotti vincoli a carico di organi dello Stato. Non è pertanto fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g) , della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 1 ULTIMO INCISO
  • legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 2
  • legge della Regione siciliana-Art. 3
  • legge della Regione siciliana-Art. 4

SENT. 207/06 D. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REGIONE SICILIANA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO AD EMOLUMENTI AGGIUNTIVI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA INCIDENZA SU RAPPORTI DI LAVORO DISCIPLINATI DAL CODICE CIVILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La norma impugnata si limita a precisare che dall'assegnazione di risorse umane alle amministrazioni statali non può derivare alcun diritto dei dipendenti comandati ad emolumenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni destinatarie, per cui l'assetto del rapporto di lavoro del personale comandato non viene inciso dalla norma impugnata. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 2, comma 4, ultimo inciso, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 4

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sicilia-Art. 14
  • statuto regione Sicilia-Art. 17

SENT. 207/06 E. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REGIONE SICILIANA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO - MANCATA FISSAZIONE DI PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI - CENSURE MERAMENTE IPOTETICHE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6. Il remittente, infatti, sulla base di considerazioni generiche e probabilistiche, prospetta la rilevanza delle questioni de quibus in modo puramente ipotetico ed eventuale. > >- Ordinanze citate nn. 374/2004, 345/2002 e 339/1999.

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 1 ULTIMO INCISO
  • legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 2
  • legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 3
  • legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 4
  • legge della Regione siciliana-Art. 3
  • legge della Regione siciliana-Art. 4