Pronuncia 223/2006

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 12 settembre 2005 dalla Corte d'appello di Catanzaro, Sezione feriale, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, Sezione feriale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: MARINI

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Massime

SENT. 223/06. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE - TERMINI DI DURATA COMPLESSIVA - CRITERI DI COMPUTO - RAGGUAGLIO ALLA PENA STABILITA PER IL REATO PER CUI SI PROCEDE ANZICHÉ ALLA CONCRETA PUNIBILITÀ DELL'ILLECITO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE - RICHIESTA DI INTERVENTO MANIPOLATIVO ESORBITANTE DAI POTERI DELLA CORTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare siano commisurati ai valori edittali di pena propri del reato per cui si procede, e non invece "alla concreta punibilità dell'illecito, nei termini già ritenuti in sentenza". Infatti, l'intervento additivo richiesto comporterebbe una serie di precisazioni normative molto dettagliate, possibili in una revisione legislativa della norma censurata ma che non possono derivare da una sentenza del giudice delle leggi.