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Pronuncia 245/2007

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico), e del combinato disposto degli artt. 2, comma 10, lettera a), della stessa legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150), promossi con n. 2 ordinanze del 23 febbraio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da G.S. e da L.D.N. contro il Consiglio superiore della magistratura ed altri, iscritte ai numeri 238 e 239 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2007. Visti gli atti di costituzione di L.D.N. e di L.R., nonché gli atti di intervento di L.D.R., di G.L., fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 e nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; uditi gli avvocati Roberto Graziosi per L.D.R., Alberto M. Quaglia per G.L., Adriano Rossi per L.D.N., Tommaso Manferoce per L.R. e l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni; dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 2 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di legittimità possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno due anni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 19 giugno 2007 ORDINANZA Rilevato che nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono intervenuti anche soggetti che non rivestono il ruolo di parti nel giudizio principale; che, in particolare, il dottor L.D.R. e il dottor G.L. si sono costituiti nella loro qualità di parti d'un giudizio la cui soluzione dipenderebbe dall'applicazione delle norme censurate nella presente sede, e nel cui ambito è stata sollevata questione di legittimità costituzionale analoga a quella che costituisce l'oggetto del presente giudizio; che, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura; che l'inammissibilità dell'intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, eventualmente sospeso in via di fatto nell'attesa della pronuncia di questa Corte, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l'accesso delle parti prima che, nell'ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione; che tale considerazione resta valida anche per il caso che, nel diverso giudizio, sia già stata prospettata, e non ancora delibata dal giudice procedente, una questione di legittimità (asseritamente) analoga a quella in considerazione. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili gli interventi del dottor L.D.R. e del dottor G.L. F.to: Franco Bile, Presidente

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BILE

Massime

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto, parte di giudizio diverso da quello in cui è stata sollevata la questione - Inammissibilità.

È inammissibile l'intervento nel giudizio costituzionale in via incidentale di chi non sia parte del giudizio principale. Invero, possono partecipare al giudizio incidentale le sole parti del giudizio principale nonché i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo e non semplicemente regolato dalla norma impugnata, e ciò ancorché penda un procedimento analogo a quello principale eventualmente sospeso in via di fatto, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Censure concernenti una disposizione della legge di delegazione e la relativa disposizione, di identico contenuto, del decreto legislativo - Esaurimento della efficacia della norma della legge di delegazione, vincolante per il solo Governo - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, lett. a ), della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione: e invero la disposizione denunciata, che ha un contenuto identico all'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, col quale la delega è stata esercitata, ha esaurito la propria funzione con lo spirare del termine di sei mesi in essa previsto per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo. Non potendo la norma delegante spiegare effetti nei giudizi a quibus , la prospettata questione di costituzionalità difetta del requisito della rilevanza.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 10

Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Eccepita inammissibilità della questione per inapplicabilità delle norme censurate nei giudizi - Reiezione.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150, censurata in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 Cost., va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo dell'inapplicabilità della norma censurata, in quanto introduttiva di una disciplina transitoria che ha cessato di avere efficacia dal 28 gennaio 2006. Una delle ordinanze di rimessione chiarisce infatti con adeguati richiami all'epoca di adozione dei provvedimenti impugnati, la rilevanza dell'esito dell'incidente ai fini della definizione del procedimento principale, nel quale il Tribunale deve fare applicazione proprio della disposizione censurata.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 45

Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Conseguente esclusione dei magistrati che alla predetta data abbiano compiuto il sessantaseiesimo anno di età - Irragionevolezza manifesta per i magistrati che hanno esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili.

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, gli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui tali norme non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle nome vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni. L'individuazione del punto di riferimento, per il compimento dei quattro anni di servizio rimanenti, nella data di ordinario collocamento a riposo era ragionevole in un contesto normativo ove si prevedeva che comunque, dopo sei anni al massimo, l'incarico stesso dovesse essere affidato ad altri, ma cessa di esserlo in un assetto in cui, venuto meno tale limite, coloro che hanno ottenuto un incarico direttivo prima del compimento dei sessantasei anni, possono continuare a mantenerlo fino a settantacinque anni, mentre restano irragionevolmente esclusi per sempre coloro che non lo hanno ottenuto, ancorché, avvalendosi del diritto a prolungare la propria permanenza nei ruoli della magistratura, sancito dall'art. 16, comma 1- bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, siano ugualmente in grado di assicurare almeno quattro anni di servizio. Peraltro, vanificato lo scopo di riservare gli incarichi direttivi a magistrati relativamente meno anziani e di garantirne la rotazione, risulta altresì frustrata la ratio legis sottesa alla disciplina «a regime» prevista dalla legge di delega. L'irragionevolezza della disposizione si è inevitabilmente trasmessa all'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, attuativo di una delega che riproduce integralmente detta disciplina transitoria.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 45
  • decreto legislativo-Art. 3

Ordinamento giudiziario - Disciplina concernente il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimità costituzionale consequenziale 'in parte qua'.

Va dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 2 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui tali norme non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di legittimità possano partecipare magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle nome vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno due anni. E invero, fermo il periodo di due anni di servizio che gli aspiranti a tali incarichi devono assicurare, in quanto trattasi di condizione frutto di una scelta insindacabile del legislatore, valgono le medesime considerazioni che hanno sorretto la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del d.lgs. n. 20 del 2006.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 45
  • decreto legislativo-Art. 2

Parametri costituzionali