Pronuncia 66/2007

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 12 aprile 2006; della deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2006 (Indizione dei referendum per il distacco del comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, nonché per il distacco del Comune di Sovramonte dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta notificato il 27 luglio e l'11 novembre 2006, depositato in cancelleria il 2 agosto e il 22 novembre 2006 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti 2006. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo; uditi gli avvocati Giovanni Guzzetta e Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Giovanni Pietro de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che spettava allo Stato, e per esso all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, pronunciare l'ordinanza, depositata il 12 aprile 2006, con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte ed alla aggregazione dello stesso alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Consiglio dei ministri, la deliberazione 7 luglio 2006, con cui è stata approvata l'indizione del suddetto referendum; dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Presidente della Repubblica, emanare il decreto 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2006, con cui il referendum nel Comune di Noasca è stato indetto per il giorno 8 ottobre 2006; dichiara che non spettava al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri 7 luglio 2006 per deliberare l'indizione del predetto referendum. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Ugo De Siervo

Data deposito: Fri Mar 09 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BILE

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Massime

Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di 'referendum' per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta - Conseguenti deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del 'referendum' e decreto del Presidente della Repubblica di indizione del 'referendum' per il giorno 8 ottobre 2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Asserita penalizzazione della Regione in sede di attribuzione dei seggi senatoriali su base regionale - Violazione prospettata in modo ipotetico - Inammissibilità della censura.

In relazione al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato, in relazione a tre atti prodromici alla celebrazione del referendum , di cui all'art. 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la conseguente aggregazione dello stesso alla Regione ricorrente (e cioè l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum ; la deliberazione del Consiglio dei ministri, con cui è stata approvata l'indizione del referendum ; il decreto del Presidente della Repubblica, con cui il referendum è stato indetto per il giorno 8 ottobre 2006), va dichiarata l'inammissibilità della censura fondata sulla presunta violazione dell'art. 57, terzo comma, Cost., che attribuisce un seggio senatoriale alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste prescindendo dal calcolo della popolazione residente, in quanto l'affermata violazione del parametro risulta prospettata in via meramente ipotetica (oltre che collegata a incerti elementi di fatto). - Nel medesimo senso, v. citate sentenze n. 72/2005, n. 137/1998, n. 211/1994, n. 153/1986.

Norme citate

  • ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

Parametri costituzionali

Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di 'referendum' per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciato omesso ricorso alla procedura di revisione statutaria per le modificazioni del territorio - Erroneità della ricostruzione interpretativa - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

Spettava allo Stato, e per esso all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, pronunciare l'ordinanza, depositata il 12 aprile 2006, con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum , ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte ed alla aggregazione dello stesso alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. E' infatti erronea la ricostruzione normativa da cui muove la ricorrente, secondo cui sarebbe inapplicabile il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, poiché il territorio della Regione, quale deducibile dall'art. 1, secondo comma, dello statuto speciale, non sarebbe modificabile se non mediante la procedura di revisione statutaria, di cui all'art. 50 dello statuto, quale parzialmente modificato ad opera dell'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Infatti, l'art. 132, primo e secondo comma, Cost. si riferisce pacificamente a tutte le Regioni (quelle indicate nel precedente art. 131), mediante l'individuazione di procedure che coinvolgono tutti i diversi organi e soggetti indicati dalle norme costituzionali come attori necessari nei differenziati procedimenti ivi configurati (enti locali e relative popolazioni, Consigli regionali, Parlamento). In particolare, il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione mira a garantire un ruolo significativo alle popolazioni locali, nel complesso rapporto fra interessi locali, regionali e nazionali nei processi di distacco-aggregazione di un comune da una Regione ad un'altra, con conseguente ridisegno del territorio delle Regioni. La stessa parziale modificazione di questo comma ad opera della legge cost. n. 3 del 2001 ha ancora meglio messo in evidenza, nella fase iniziale del procedimento configurato, il ruolo fondamentale della popolazione del singolo ente locale interessato dal distacco-aggregazione tenuto conto del diritto di autodeterminazione delle collettività locali. - Sul diritto di autodeterminazione delle collettività locali, v. citata sentenza n. 334/2004.

Norme citate

  • ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz-Art.

Parametri costituzionali

Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di 'referendum' per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del 'referendum' conseguente all'ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciato omesso ricorso alla procedura di revisione statutaria per le modificazioni del territorio - Erroneità della ricostruzione interpretativa - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

Spettava allo Stato, e per esso al Consiglio dei ministri, la deliberazione 7 luglio 2006, con cui è stata approvata l'indizione del referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e l'aggregazione dello stesso alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. E' infatti erronea la ricostruzione normativa da cui muove la ricorrente, secondo cui sarebbe inapplicabile il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, poiché il territorio della Regione, quale deducibile dall'art. 1, secondo comma, dello statuto speciale, non sarebbe modificabile se non mediante la procedura di revisione statutaria, di cui all'art. 50 dello statuto, quale parzialmente modificato ad opera dell'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Infatti, l'art. 132, primo e secondo comma, Cost. si riferisce pacificamente a tutte le Regioni (quelle indicate nel precedente art. 131), mediante l'individuazione di procedure che coinvolgono tutti i diversi organi e soggetti indicati dalle norme costituzionali come attori necessari nei differenziati procedimenti ivi configurati (enti locali e relative popolazioni, Consigli regionali, Parlamento). In particolare, il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione mira a garantire un ruolo significativo alle popolazioni locali, nel complesso rapporto fra interessi locali, regionali e nazionali nei processi di distacco-aggregazione di un comune da una Regione ad un'altra, con conseguente ridisegno del territorio delle Regioni. La stessa parziale modificazione di questo comma ad opera della legge cost. n. 3 del 2001 ha ancora meglio messo in evidenza, nella fase iniziale del procedimento configurato, il ruolo fondamentale della popolazione del singolo ente locale interessato dal distacco-aggregazione tenuto conto del diritto di autodeterminazione delle collettività locali.

Parametri costituzionali

Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di 'referendum' per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Decreto del Presidente della Repubblica di indizione del 'referendum' per il giorno 8 ottobre 2006 conseguente all'ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta nonché alla deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del 'referendum' - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciato omesso ricorso alla procedura di revisione statutaria per le modificazioni del territorio - Erroneità della ricostruzione interpretativa - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

Spettava allo Stato, e per esso al Presidente della Repubblica, emanare il decreto 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2006, con cui il referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è stato indetto per il giorno 8 ottobre 2006. E' infatti erronea la ricostruzione normativa da cui muove la ricorrente, secondo cui sarebbe inapplicabile il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, poiché il territorio della Regione, quale deducibile dall'art. 1, secondo comma, dello statuto speciale, non sarebbe modificabile se non mediante la procedura di revisione statutaria, di cui all'art. 50 dello statuto, quale parzialmente modificato ad opera dell'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Infatti, l'art. 132, primo e secondo comma, Cost. si riferisce pacificamente a tutte le Regioni (quelle indicate nel precedente art. 131), mediante l'individuazione di procedure che coinvolgono tutti i diversi organi e soggetti indicati dalle norme costituzionali come attori necessari nei differenziati procedimenti ivi configurati (enti locali e relative popolazioni, Consigli regionali, Parlamento). In particolare, il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione mira a garantire un ruolo significativo alle popolazioni locali, nel complesso rapporto fra interessi locali, regionali e nazionali nei processi di distacco-aggregazione di un comune da una Regione ad un'altra, con conseguente ridisegno del territorio delle Regioni. La stessa parziale modificazione di questo comma ad opera della legge cost. n. 3 del 2001 ha ancora meglio messo in evidenza, nella fase iniziale del procedimento configurato, il ruolo fondamentale della popolazione del singolo ente locale interessato dal distacco-aggregazione tenuto conto del diritto di autodeterminazione delle collettività locali.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

Parametri costituzionali

Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di 'referendum' per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del 'referendum' per il giorno 8 ottobre 2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Mancata convocazione del Presidente della Regione alla seduta del Consiglio dei ministri per l'indizione del 'referendum' - Denunciata lesione delle competenze statutarie regionali - Non spettanza alla Regione della potestà a partecipare.

Non spettava al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri 7 luglio 2006 per deliberare l'indizione del referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta. Infatti, la censura di violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale, il quale prevede che il Presidente della Regione «interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione» non è fondata per tre differenziati motivi. In primo luogo, l'art. 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, configura in termini del tutto vincolati sul piano sostanziale e temporale il contenuto della deliberazione del Consiglio dei ministri, senza che possa prospettarsi una valutazione discrezionale dell'oggetto in questione. In secondo luogo, la recente modifica costituzionale del secondo comma dell'art. 132 Cost. ad opera dell'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha ulteriormente chiarito che il soggetto interessato in questa fase del tutto "prodromica" del procedimento è la sola collettività locale appartenente al Comune interessato dalla proposta di distacco-aggregazione. In terzo luogo, la stessa disposizione costituzionale prevede che, dopo lo svolgimento del referendum , acquisito l'eventuale esito positivo dello stesso e prima dei lavori legislativi che avranno inizio con l'eventuale presentazione del disegno di legge governativo, si provveda allo specifico e solenne coinvolgimento delle Regioni interessate attraverso la richiesta ai loro Consigli regionali del parere sulla proposta.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 44

Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di 'referendum' per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta - Conseguenti deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del 'referendum' e decreto del Presidente della Repubblica di indizione del 'referendum' per il giorno 8 ottobre 2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Richiesta alla Corte di autorimessione della questione relativa all'asserita illegittimità costituzionale della normativa concernente la fase successiva allo svolgimento del 'referendum' consultivo concluso con esito favorevole - Irrilevanza manifesta.

Non può essere accolta la richiesta alla Corte, formulata dal ricorrente, di autorimessione di questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352 istante l'irrilevanza manifesta della stessa per difetto di pregiudizialità. Infatti, detta disposizione disciplina la fase successiva allo svolgimento del referendum consultivo previsto dall'art. 132, secondo comma, Cost. nell'ipotesi in cui esso abbia avuto esito favorevole, mentre il sollevato conflitto ha ad oggetto atti anteriori e prodromici allo stesso referendum e si inserisce in una fase precedente alla attivazione dell'iniziativa legislativa disciplinata dalla disposizione in parola, non venendo dunque in considerazione ai fini della decisione del conflitto.

Norme citate

  • legge-Art. 45

Parametri costituzionali