Pronuncia 26/2010

Sentenza

Collegio

, composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 669-quaterdecies del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento vertente tra T.M.E. s.p.a.  Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a., Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l., e Veolia Servizi Ambientali s.p.a. ed altri, con ordinanza del 31 ottobre 2008, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dellanno 2009. Visto latto di costituzione della T.M.E. s.p.a.,  Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.; udito nelludienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; udito lavvocato Mario Bussoletti per la T.M.E. s.p.a.,  Termomeccanica Ecologica, Termomeccanica s.p.a. e Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo lapplicazione dellarticolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui allart. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Procedimento civile - Procedimento cautelare uniforme - Accertamento tecnico preventivo - Possibilità di proporre la relativa domanda, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito - Mancata previsione - Irragionevolezza, per assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all'arbitrato, tra l'accertamento tecnico preventivo e le altre misure cautelari - Lesione del diritto alla prova e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua .

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa, l'art. 669- quaterdecies cod. proc. civ., nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669- quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Premesso che i provvedimenti di istruzione preventiva hanno natura cautelare e che tra l'art. 696 cod. proc. civ., concernente l'accertamento tecnico preventivo, e la normativa generale sui provvedimenti cautelari non sussiste alcuna incompatibilità contraria al carattere espansivo di quest'ultima; l'esclusione dell'accertamento tecnico preventivo dall'ambito applicativo definito dall'art. 669- quaterdecies cod. proc. civ., con conseguente inapplicabilità dell'art. 669- quinquies dello stesso codice, non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. Infatti, la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669- bis e seguenti ed all'art. 696 cod. proc. civ., il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché l'assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all'arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669- quinquies cod. proc. civ.), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione. La norma denunciata viola, altresì, l'art. 24, comma secondo, Cost., perché l'impossibilità di espletare l'accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa. Per l'affermazione che l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 219/2008. Con specifico riguardo alla natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva, v. la citata sentenza n. 144/2008, che ne evidenzia la ratio ispiratrice, diretta ad evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni. Più in generale, sul ruolo strumentale della tutela cautelare rispetto alla piena attuazione della funzione giurisdizionale, v. le citate sentenze n. 421/1996 e n. 253/1994.