Pronuncia 59/2010
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell'art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale di La Spezia, sul reclamo proposto da P. N., con ordinanza del 5 novembre 2008, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Dispositivo
per questi motivi la corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell'art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Luigi Mazzella
Data deposito: Wed Feb 24 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: AMIRANTE
Massime
Fallimento e procedure concorsuali - Imposizione ai titolari di crediti di risarcimento del danno connessi a lesioni del diritto alla salute o di diritti strettamente personali della partecipazione al concorso fallimentare - Azione diretta per il pagamento dell'indennità dovuta dalla compagnia di assicurazione del responsabile dichiarato fallito - Mancata previsione - Denunciata lesione di inviolabili diritti della persona, dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza e del diritto alla salute - Erronea invocazione di norma non riferibile al caso di specie - Richiesta di intervento additivo implicante un bilanciamento di valori rimesso alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 1917, comma 2
- regio decreto-Art. 52