Pronuncia 59/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell'art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale di La Spezia, sul reclamo proposto da P. N., con ordinanza del 5 novembre 2008, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Dispositivo

per questi motivi la corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell'art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mazzella

Data deposito: Wed Feb 24 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Fallimento e procedure concorsuali - Imposizione ai titolari di crediti di risarcimento del danno connessi a lesioni del diritto alla salute o di diritti strettamente personali della partecipazione al concorso fallimentare - Azione diretta per il pagamento dell'indennità dovuta dalla compagnia di assicurazione del responsabile dichiarato fallito - Mancata previsione - Denunciata lesione di inviolabili diritti della persona, dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza e del diritto alla salute - Erronea invocazione di norma non riferibile al caso di specie - Richiesta di intervento additivo implicante un bilanciamento di valori rimesso alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, comma secondo, cod. civ. e dell'art. 52 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui, nel loro congiunto operare, imporrebbero ai titolari di crediti di risarcimento del danno connessi a lesioni del diritto alla salute o di diritti strettamente personali la partecipazione al concorso fallimentare, non consentendo loro il realizzo diretto sull'indennità dovuta dall'assicuratore, in relazione al contratto di assicurazione per i danni a terzi stipulato dal fallito quando era in bonis . Il rimettente - che, tra l'altro, invoca una norma, quale l'art. 35 del r.d. n. 267 del 1942, non riferibile al caso di specie, siccome concernente i diritti dei terzi sul patrimonio del fallito - sollecita l'introduzione nell'ordinamento di un'azione diretta per il pagamento dell'indennità dovuta dall'assicuratore. Il richiesto intervento additivo è, tuttavia, precluso alla Corte sia perché implica un bilanciamento tra contrapposti valori costituzionali demandato, in una materia quale quella fallimentare, alla discrezionalità del legislatore, sia perché le norme che prevedono ipotesi tipizzate di azione dirette hanno carattere eccezionale, in quanto ispirate da rationes specifiche e derogatorie di principi generali. Sul carattere eccezionale delle norme che prevedono ipotesi tipizzate di azioni dirette, in quanto ispirate da rationes specifiche e derogatorie di principi generali, v. la citata sentenza n. 131/2009. Sull'inammissibilità delle questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, o comunque volte a sollecitare un intervento additivo che non sia costituzionalmente obbligato, si vedano le citate sentenze n. 325/2008, n. 240/2008 e ordinanze n. 186/2008, n. 233/2007 e n. 185/2007.

Norme citate