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Pronuncia 237/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 517 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di T.G. con ordinanza del 23 settembre 2011, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: QUARANTA

Massime

Processo penale - Fase del dibattimento - Contestazione suppletiva del reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che non consente la richiesta di giudizio abbreviato "parziale" - Motivo di inammissibilità - Esclusione.

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (ossia, in pratica, quando si tratti di fatto emerso solo nel corso dell'istruzione dibattimentale). Non è infatti implausibile l'assunto da cui muove il rimettente secondo cui l'orientamento giurisprudenziale per il quale non sarebbe consentita la richiesta di giudizio abbreviato «parziale», limitata, cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona, si riferisce all'ipotesi in cui l'azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, e non è automaticamente estensibile alla fattispecie oggetto del quesito di costituzionalità relativa alle contestazioni suppletive "fisiologiche", nelle quali vi è l'esigenza di restituire all'imputato la facoltà di accesso al rito alternativo relativamente al nuovo addebito in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali. Per converso, sarebbe illogico - e, comunque, non costituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta. - Si veda, con riguardo alla questione concernente la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso alle contestazioni "patologiche", la citata sentenza n. 333/2009.

Processo penale - Fase del dibattimento - Contestazione suppletiva del reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e altri riti alternativi - Illegittimità costituzionale in parte qua .

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'articolo 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Premesso che la questione di costituzionalità ha ad oggetto la fattispecie della contestazione suppletiva "fisiologica" di un reato concorrente, vale a dire la nuova contestazione in dibattimento di un fatto emerso solo nel corso dell'istruzione dibattimentale, e che oggetto di scrutinio è la perdita, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato, essendo la nuova contestazione intervenuta dopo che sia spirato il termine ultimo di proposizione della relativa richiesta, la norma censurata, valutata nell'odierno panorama ordinamentale, viola gli evocati parametri costituzionali, dal momento che rappresentando la contestazione suppletiva di reato concorrente operata ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. un atto equipollente agli atti tipici di esercizio dell'azione penale, il mancato riconoscimento all'imputato della facoltà di optare anche in tale caso per il giudizio abbreviato è fonte di ingiustificata disparità di trattamento e di compressione delle facoltà difensive. Invero con una serie di pronunce la Corte aveva escluso la sussistenza del denunciato vulnus costituzionale facendo leva da un lato sulla indissolubilità del binomio premialità-deflazione in base al quale l'interesse dell'imputato ai riti alternativi è tutelato solo ove comporti una rapida definizione del processo, dall'altro rilevando che la modifica dell'imputazione e la contestazione suppletiva costituiscono eventi non infrequenti né imprevedibili. Tuttavia, la successiva evoluzione della disciplina del giudizio abbreviato, svincolato dai presupposti della definibilità del processo allo stato degli atti e del consenso del pubblico ministero, l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria accompagnato dalla possibilità di procedere a nuove contestazioni, deve indurre a ritenere superata la detta incompatibilità. Poiché l'esigenza di corrispettività tra riduzione della pena e deflazione processuale non può prevalere sul principio di uguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa, e atteso che la decisione di valersi del giudizio abbreviato costituisce una delle scelte più delicate attraverso le quali si esplicano le facoltà defensionali, allorché all'accusa originaria ne venga aggiunta un'altra, sia pure connessa, non possono non essere restituiti all'imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni. Inoltre, l'accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva tardiva, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti. La declaratoria di incostituzionalità della norma censurata si impone, altresì, al fine di rimuovere la disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e oblazione dopo che la sentenza n. 530 del 1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento, indipendentemente dal carattere "patologico" o "fisiologico" della nuova contestazione. - Per l'affermazione che, in caso di contestazioni derivanti dall'emersione di nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale, la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi ai riti speciali, che si determina nei confronti dell'imputato nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., non sia censurabile sul piano della legittimità costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 129/1993, 316/1992, 593/1990, ordinanze nn. 107/1993 e 213/1992. Per affermazioni analoghe con riguardo all'art. 247 disp. att. cod. proc. pen., v., citate le seguenti decisioni: sentenza n. 277/1990; ordinanze nn. 477/1990 e 361/1990. - Con riferimento alle contestazioni dibattimentali tardive, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 333/2009 e 265/1994. - Nel senso che la libera scelta dell'imputato verso il rito alternativo rappresenta una delle modalità di espressione del diritto di difesa, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2004, 148/2004, 70/1996, 497/1995 e 76/1993. - Con riguardo al riconoscimento della possibilità di proporre domanda di oblazione relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento, a prescindere dal carattere "fisiologico" o "patologico" della contestazione suppletiva, v. citata sentenza n. 530/1995. - In materia di giudizio abbreviato, si vedano, altresì, le citate sentenze nn. 169/2003 e 241/1992.