Pronuncia 257/2012
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 64, comma 2, e 67, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Modena nel procedimento vertente tra G.G. e l'INPS, con ordinanza del 27 settembre 2011, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2012. Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Alessandro Criscuolo
Data deposito: Thu Nov 22 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: QUARANTA
Massime
Maternità e infanzia - Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Adozione e affidamento preadottivo di minore - Modalità di erogazione dell'indennità di maternità per un periodo di tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia - Censura di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 67, comma 2
Parametri costituzionali
Maternità e infanzia - Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Adozione e affidamento preadottivo di minore - Prestazione dell'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi, come previsto per le lavoratrici dipendenti - Irragionevole disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 64, comma 2