Pronuncia 257/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 64, comma 2, e 67, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Modena nel procedimento vertente tra G.G. e l'INPS, con ordinanza del 27 settembre 2011, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2012. Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Thu Nov 22 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: QUARANTA

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Massime

Maternità e infanzia - Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Adozione e affidamento preadottivo di minore - Modalità di erogazione dell'indennità di maternità per un periodo di tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia - Censura di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 Cost. Infatti, la suddetta norma disciplina le modalità di erogazione della indennità di maternità, in caso di adozione o di affidamento (preadottivo) nazionale e internazionale, con riguardo alla categoria delle lavoratrici autonome ed imprenditrici agricole. Nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo si tratta, invece, di una lavoratrice autonoma iscritta alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rientrante nella previsione della specifica normativa stabilita dall'art. 64 del citato decreto legislativo, disposizione destinata, per l'appunto, a regolare la posizione delle lavoratrici iscritte alla detta gestione separata. Pertanto, il rimettente non deve fare applicazione del censurato art. 67, comma 2, in ordine al quale, del resto, non si rinviene nell'ordinanza una specifica motivazione diretta a spiegare le ragioni della sua evocazione.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 67, comma 2

Maternità e infanzia - Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Adozione e affidamento preadottivo di minore - Prestazione dell'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi, come previsto per le lavoratrici dipendenti - Irragionevole disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. Infatti - a parte l'irrilevanza del mancato espresso richiamo da parte dell'art. 64 cit. all'affidamento preadottivo, situazione che si deve considerare compresa nella tutela per implicito, sulla base del quadro normativo di riferimento - l'attribuzione dell'indennità de qua per un solo trimestre dà luogo ad un appare manifestamente irragionevole rispetto al periodo di cinque mesi riconosciuto in favore sia delle lavoratrici dipendenti il congedo di maternità, sia delle lavoratrici che abbiano adottato un minore, vuoi in caso di adozione nazionale vuoi in caso di adozione internazionale (art. 26, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, come sostituito dall'art. 2, comma 452, della legge n. 244 del 2007). Tale disciplina, infatti, senza alcun valido motivo, non soltanto non offre una adeguata tutela alla donna in maternità appartenente alla categoria considerata, ma soprattutto si pone in contrasto con il preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993), interesse cui mira tutta la normativa sulla tutela della maternità, come più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale. Inoltre, la disciplina stessa determina una discriminazione che si rivela lesiva del principio di parità di trattamento tra le due figure di lavoratrici sopra indicate che, con riguardo ai rapporti con il minore (adottato o affidato in preadozione), nonché alle esigenze che dai rapporti stessi derivano, stante l'identità del bene da tutelare, vengono a trovarsi in posizioni di uguaglianza. Infatti, nonostante le indubbie diversità esistenti tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici iscritte alla gestione separata, che rendono le due categorie non omogenee, tuttavia, con riguardo alla questione in esame vengono in rilievo non già tali differenze, bensì la necessità di adeguata assistenza per il minore nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, anche nel periodo che precede il suo ingresso nella famiglia stessa, e tale necessità si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 64, comma 2