Pronuncia 312/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del «diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'Ordinamento italiano per le altre lavoratrici», promosso dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Foligno, nel procedimento penale a carico di A.M. ed altra con ordinanza del 23 gennaio 2012, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del «diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'Ordinamento italiano per le altre lavoratrici», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione ed al diritto di difesa, dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Foligno, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Aldo Carosi

Data deposito: Thu Dec 20 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Maternità e infanzia - Donna esercente la libera professione di avvocato - Mancato riconoscimento del diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'ordinamento italiano per le altre lavoratrici - Mancata possibilità di sospendere la decorrenza dei termini prescrizionali per legittimo impedimento del difensore - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di protezione della maternità e dell'infanzia - Asserita violazione del diritto di difesa a tutela del cliente - Mancata indicazione della disposizione oggetto di censura - Carenza descrittiva della fattispecie che non consente valutazioni sulla rilevanza - Omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata - Manifesta inammissibilità della questione.

Dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del «diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'Ordinamento italiano per le altre lavoratrici», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione ed al diritto di difesa, dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Foligno. Alla suddetta conclusione si perviene per molteplici ragioni. Un primo profilo d'inammissibilità deriva dalla mancata indicazione della norma censurata (ordinanze n. 307 del 2011, n. 227 del 2007 e n. 85 del 2003), che, all'esame dell'intero contesto dell'atto di rimessione, non risulta identificabile nemmeno per indicazione implicita, stante anche la carenza descrittiva della fattispecie concreta. L'impossibilità, per le enunciate ragioni, di una precisa individuazione della norma censurata si riverbera inevitabilmente sulla rilevanza della questione, non potendosi valutare la necessità di applicazione della norma stessa. Inoltre, il rimettente non dà contezza dei motivi che gli impediscono di applicare alla fattispecie al suo esame la disciplina dell'impedimento a comparire del difensore (artt. 484, comma 2- bis , e 420- ter , comma 5, del codice di procedura penale) senza sollevare la questione di legittimità, sperimentando così la praticabilità di una soluzione interpretativa idonea a superare la prospettata questione (ordinanza n. 101 del 2011). L'omesso accertamento dell'applicabilità e degli eventuali effetti sul giudizio principale del regime di cui al combinato disposto degli artt. 484, comma 2- bis , e 420- ter , comma 5, cod. proc. pen. si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione ed è profilo preliminare rispetto a quello della mancata esplicitazione da parte del giudice a quo delle ragioni ritenute ostative ad un'interpretazione costituzionalmente orientata. Peraltro, anche tale doveroso tentativo ermeneutico (ordinanze n. 194 del 2012, n. 192 del 2010 e n. 154 del 2010) è stato completamente omesso.