Pronuncia 313/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dal Giudice di pace di Livorno con due ordinanze del 12 febbraio 2007 e con una ordinanza del 5 marzo 2007, pervenute alla Corte costituzionale l'11 giugno 2012, iscritte, rispettivamente, ai nn. 124, 125 e 126 del registro ordinanze del 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Livorno, con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Livorno, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2012. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito: Thu Dec 27 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Reati e pene - Reati di competenza del giudice di pace - Prescrizione - Termine triennale - Ritenuta applicabilità ai soli reati puniti mediante le cosiddette sanzioni paradetentive e non anche ai reati puniti con pena pecuniaria e detentiva - Asserita violazione del principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena - Assoluta carenza di motivazione circa i profili di contrasto tra norma censurata e parametro costituzionale evocato - Manifesta inammissibilità delle questioni.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi a tutti i reati di competenza del giudice di pace. Il rimettente, invero, non ha chiarito in alcun modo le ragioni dell'asserito contrasto tra la norma censurata e l'invocato principio di "rieducatività", collegando tra l'altro quest'ultimo al secondo comma dell'art. 27 Cost. (che concerne la presunzione di non colpevolezza) e non al terzo (per il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato). - Per il principio in base al quale sono manifestamente inammissibili le questioni sollevate con assoluta carenza di motivazione circa i profili di contrasto tra norma censurata e parametro costituzionale evocato si vedano, ex plurimis , le menzionate ordinanze nn. 174/2012 e 181/2012.

Norme citate

Parametri costituzionali

Reati e pene - Reati di competenza del giudice di pace - Prescrizione - Termine triennale - Ritenuta applicabilità ai soli reati puniti mediante le cosiddette sanzioni paradetentive e non anche ai reati puniti con pena pecuniaria e detentiva - Asserita incongruità della diversità di trattamento - Erroneo presupposto interpretativo - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi a tutti i reati di competenza del giudice di pace. Invero, i dubbi di legittimità sono espressi sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, poiché la Corte - nel dichiarare non fondate "nei sensi di cui in motivazione" questioni analoghe, poste con riguardo al primo e quinto comma dell'art. 157 cod. pen. - ha già chiarito come debba essere esclusa l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione - quale quello previsto ai sensi del quinto comma dell'art. 157, cod. pen. - per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le cosiddette sanzioni "paradetentive". - Per la declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., si veda la menzionata sentenza n. 2/2008.

Norme citate

Parametri costituzionali