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Pronuncia 139/2015

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale promossi dal Tribunale ordinario di Lecce con ordinanza del 9 luglio 2014 e dal Tribunale ordinario di Padova con ordinanza del 7 ottobre 2014, iscritte rispettivamente al n. 218 del registro ordinanze 2014 e al n. 13 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50, prima serie speciale, dell'anno 2014 e 8, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di A.G. e S.A.; udito nell'udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; uditi gli avvocati Paolo Spalluto per A.G. e Giovanni Gentilini per S.A.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CARTABIA

Massime

Processo penale - Contestazione in dibattimento da parte del pubblico ministero di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (c.d. contestazione "tardiva") - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Irragionevole discriminazione correlata alla maggiore o minore esattezza e completezza dell'apprezzamento da parte del pubblico ministero dei risultati delle indagini preliminari - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato che nella medesima situazione processuale voglia chiedere il "patteggiamento", ovvero intenda chiedere il giudizio abbreviato nel caso non dissimile di contestazione "tardiva" del fatto diverso - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod.proc.pen. nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. Infatti, il mancato riconoscimento all'imputato del diritto di richiedere il giudizio abbreviato anche in caso di contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante cagiona una violazione del diritto di difesa in ragione dell'impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell'imputazione, intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Sussiste, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato che nella medesima situazione processuale voglia chiedere il "patteggiamento" ovvero intenda chiedere il giudizio abbreviato nel caso non dissimile di contestazione "tardiva" del fatto diverso, quali ipotesi in cui è ammessa la possibilità di accedere a riti alternativi. Sulla possibilità per l'imputato di chiedere il "patteggiamento" in relazione al fatto diverso o al reato concorrente oggetto di contestazione "tardiva", v. la citata sentenza n. 265/1994. Sulla possibilità per l'imputato di chiedere il "patteggiamento" in relazione alla contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti, v. la citata sentenza n. 184/2014. Sulla possibilità per l'imputato di accedere al rito abbreviato nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" del fatto diverso o del fatto concorrente, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 237/2012 e 333/2009.

Processo penale - Processo oggettivamente cumulativo - Contestazione in dibattimento da parte del pubblico ministero di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione - Mancata previsione - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza - Insussistenza - Conferma dell'indirizzo giurisprudenziale che consente il recupero della facoltà di accedere al rito alternativo limitatamente al reato concorrente o al fatto diverso contestato in dibattimento - Petitum volto ad introdurre una posizione di privilegio rispetto all'evenienza in cui la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod.proc.pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevede che, nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all'imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione. Non sussiste la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza in quanto, una volta che l'imputato abbia consapevolmente lasciato spirare il termine della proposizione della richiesta, sarebbe illogico, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, consentirgli di recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare richieste nel termine. Inoltre, qualora all'imputato fosse attribuita nell'ipotesi in esame la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione quanto alle imputazioni residue, lo stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale", limitata alla sola nuova imputazione, e una richiesta globale. Sulla possibilità per l'imputato di accedere al rito abbreviato nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" del fatto diverso o del fatto concorrente, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 237/2012 e 333/2009.