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Pronuncia 97/2015

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F.A. con ordinanza del 14 luglio 2014, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CRISCUOLO

Massime

Processo penale - Procedimento davanti al tribunale di sorveglianza - Possibilità di svolgere in forma pubblica il procedimento su istanza degli interessati - Mancata previsione - Contrasto con il principio convenzionale di pubblicità dei procedimenti giudiziari - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dai trattati internazionali - Violazione del principio del giusto processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall'art. 6, par. 1, della CEDU, nonché per violazione del principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. - gli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica. Non sussistono, nel caso di specie, le particolari ragioni che giustificano la deroga al principio della pubblicità delle udienze, che è garantito dalla CEDU ed è connaturato ad un regime democratico, come, ad esempio, il carattere altamente tecnico del contenzioso, rispetto al quale il controllo del pubblico può apparire non necessario. Il tribunale di sorveglianza, infatti, è dotato della competenza di adottare diversi provvedimenti in tema di esecuzione della pena, che richiedono accertamenti di fatto, quali le verifiche sulla condotta del condannato e sull'attualità e sul grado della sua pericolosità sociale. Occorre considerare, inoltre, che la posta in gioco, in questi casi, è particolarmente elevata, visto che tali provvedimenti incidono, spesso in modo particolarmente rilevante, sulla libertà personale dell'interessato. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni regolative del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione (art. 4 l. n. 1423/1956 e art. 2-ter l. n. 575/1965) nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento si svolga nelle forme dell'udienza pubblica, quanto ai gradi di merito, v. la citata sentenza n. 93/2010. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni regolative del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza (artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen.) nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento si svolga nelle forme dell'udienza pubblica, quanto ai gradi di merito, v. la citata sentenza n. 135/2014. - Per l'affermazione che il giudizio di cassazione, in quanto giudizio di impugnazione destinato alla trattazione di questioni di diritto, non richiede necessariamente l'udienza pubblica, v. la citata sentenza n. 80/2011. - Per l'affermazione che il dato normativo è univoco nell'escludere la partecipazione del pubblico al procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, v. la citata sentenza n. 135/2014. - Per l'affermazione secondo cui l'art. 6, paragrafo 1, CEDU, non contrasta con le conferenti tutele offerte dalla Costituzione italiana ma anzi si pone in sostanziale assonanza con esse, v. le citate sentenze nn. 135/2014 e 93/2010. - Per l'affermazione secondo cui la pubblicità del giudizio è un principio connaturato ad un ordinamento democratico, v. le citate sentenze nn. 373/1992, 69/1991 e 50/1989. - Per l'affermazione che il principio di pubblicità delle udienze non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative obiettive e razionali, e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale, v. le citate sentenze nn. 212/1986 e 12/1971.

Parametri costituzionali