Pronuncia 157/2016

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 - Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con due ordinanze del 29 luglio 2015 ed una del 3 agosto 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 319, 320 e 321 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 - Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all'art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giancarlo Coraggio

Data deposito: Fri Jul 01 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

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Massime

Regione (in genere) - Norme della Regione Calabria - Legge regionale n. 15 del 2014, recante la decadenza ope legis dalla carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria - Asserita adozione della legge in regime di prorogatio , in difetto dei presupposti previsti dallo statuto - Asserita lesione del principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici - Insussistenza - Ricorrenza di valide ragioni di urgenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 - impugnata in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 Cost., in relazione all'art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici - la quale, modificando la precedente legge regionale n. 2 del 2013, prevede con la sua entrata in vigore l'immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell'organo collegiale. La motivazione dell'approvazione della normativa censurata - avvenuta nel periodo in cui gli organi regionali si trovavano in regime di prorogatio in attesa delle elezioni indette a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione - è stata ravvisata nell'urgenza derivante dal fatto che era stata sollevata questione di legittimità costituzionale proprio sulla disciplina precedente contenuta nell'art. 2, comma 1, della menzionata legge regionale n. 2 del 2013, poi effettivamente dichiarata illegittima con la sentenza n. 228 del 2015. La Regione ha correttamente esercitato il potere legislativo in quanto costituisce valida ragione di urgenza non solo la necessità di adottare una nuova normativa a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ma anche, come nel caso di specie, quella di evitare il rischio di una simile pronuncia, ove si ritenga che le argomentazioni portate dal giudice a sostegno della non manifesta infondatezza siano meritevoli di considerazione. Sulle limitazioni ai poteri del Consigli regionali durante il periodo di prorogatio , ai quali è consentito il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non anche una generica proroga di tutti i poteri, v. le citate sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 55/2015, 44/2015 e 68/2010. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2, v. la citata sentenza n. 228/2015.

Norme citate

  • legge della Regione Calabria-Art.

Parametri costituzionali