Pronuncia 269/2016
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, con ordinanza del 21 maggio 2015, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di L.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Fincalabra spa, e della Regione Calabria; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Giuseppe Naimo per la Regione Calabria e Giancarlo Pompilio per L.M. in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Fincalabra spa.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Nicolò Zanon
Data deposito: Thu Dec 15 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente - Verifica da parte della Corte - Finalità meramente strumentale al riscontro della rilevanza - Eventuale difetto di giurisdizione - Rilevabilità solo se macroscopico e non espressamente escluso dal rimettente con motivazione non implausibile - Esclusione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in fattispecie non palesemente priva di profili di discrezionalità amministrativa - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 1
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Organi di vertice delle società controllate o partecipate dalla Regione nominati in prossimità del rinnovo degli organi elettivi regionali - Decadenza automatica alla data di proclamazione del Presidente della Giunta - Applicabilità al Presidente di Fincalabra spa - Contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 1