Pronuncia 269/2016

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, con ordinanza del 21 maggio 2015, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di L.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Fincalabra spa, e della Regione Calabria; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Giuseppe Naimo per la Regione Calabria e Giancarlo Pompilio per L.M. in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Fincalabra spa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito: Thu Dec 15 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

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Massime

Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente - Verifica da parte della Corte - Finalità meramente strumentale al riscontro della rilevanza - Eventuale difetto di giurisdizione - Rilevabilità solo se macroscopico e non espressamente escluso dal rimettente con motivazione non implausibile - Esclusione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in fattispecie non palesemente priva di profili di discrezionalità amministrativa - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di giurisdizione del giudice a quo - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 12 del 2005. Non può ritenersi "macroscopico", e quindi rilevabile dalla Corte, l'eccepito difetto di giurisdizione del rimettente giudice amministrativo, non essendo certa e palese l'assenza di qualsiasi potere dell'amministrazione regionale in una fattispecie nella quale - in applicazione della norma censurata - venga dichiarata la decadenza ex lege del titolare di un ufficio e conseguentemente nominato un diverso titolare. ( Precedente citato: sentenza n. 34 del 2014 ). Per costante giurisprudenza, la valutazione della sussistenza della giurisdizione è riservata al giudice rimettente, in quanto attiene a un presupposto di legittima instaurazione del giudizio a quo . Il difetto di giurisdizione può essere rilevato dalla Corte costituzionale solo nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, dovendo invece la relativa indagine arrestarsi, qualora il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile sulla sussistenza della propria potestas iudicandi . ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 116 del 2013, n. 279 del 2012, n. 41 del 2011, n. 81 del 2010, n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008 ). La verifica sulla sussistenza della giurisdizione del rimettente - operata dalla Corte costituzionale su un piano di esclusiva ed astratta non implausibilità della motivazione addotta dal medesimo - è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione sollevata ed esaurisce la sua funzione all'interno del giudizio incidentale, non precludendo l'eventuale successivo spiegarsi della cognizione piena sul punto da parte del giudice istituzionalmente preposto alla definizione delle questioni di giurisdizione. ( Precedente citato: sentenza n. 241 del 2008 ).

Norme citate

  • legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 1

Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Organi di vertice delle società controllate o partecipate dalla Regione nominati in prossimità del rinnovo degli organi elettivi regionali - Decadenza automatica alla data di proclamazione del Presidente della Giunta - Applicabilità al Presidente di Fincalabra spa - Contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97 Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 12 del 2005 [che collega all'avvicendarsi degli organi politici regionali la decadenza automatica degli organi di vertice delle società controllate o partecipate dalla Regione indipendentemente dalle modalità di esecuzione dell'incarico], nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa. Il presidente di Fincalabra spa è figura tecnico-professionale, pur nominata fiduciariamente, non titolare di funzioni di collaborazione all'elaborazione di indirizzi politici, ma di funzioni gestionali e di esecuzione, è responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione ed indirizzo deliberati dagli organi di governo della Regione, e non risulta collegato a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da far ritenere determinante la sua personale consonanza agli orientamenti politici degli stessi; pertanto, non rientra tra le figure alle quali, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, possono essere applicati, senza violare l'art. 97 Cost., meccanismi di spoils system come quello introdotto dalla norma censurata dal TAR Calabria. Disposizioni di legge che prevedano meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo, sono incompatibili con l'art. 97 Cost. quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che (come nel caso dei direttori generali delle ASL o di altri enti regionali) comportino l'esercizio di funzioni amministrative di attuazione dell'indirizzo politico, pur se tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2011, n. 228 del 2011, n. 224 del 2010, n. 304 del 2010, n. 34 del 2010, n. 390 del 2008, n. 351 del 2008, n. 104 del 2007, n. 103 del 2007, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008; sentenze n. 27 del 2014, n. 152 del 2013, n. 228 del 2011, n. 104 del 2007, relative ai direttori generali delle ASL; sentenze n. 20 del 2016 e n. 34 del 2010, relative a direttori di altri enti regionali; sentenza n. 20 del 2016, sul rilievo che assumono i requisiti professionali, le funzioni tecnico-gestionali e l'assenza di rapporti diretti con gli organi politici ).

Norme citate

  • legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 1

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.

Dichiarata l'illegittimità costituzionale - per violazione dell'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria 3 giugno 2005, n. 12, nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa, restano assorbite le censure riferite agli artt. 3 e 98 Cost.

Norme citate

  • legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 1