Pronuncia 111/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, nel procedimento vertente tra A. C. e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con ordinanza del 7 aprile 2016, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)», con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito: Fri May 12 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Interpretazione della norma censurata - Non implausibilità dell'interpretazione affermata dal rimettente - Sufficienza ai fini della rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 24, comma 3
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 2, comma 4
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 21
Unione europea - Primato del diritto dell'Unione - Obblighi per il giudice nazionale - Non applicazione delle disposizioni di diritto interno contrastanti con quelle dell'UE immediatamente applicabili, salvo il rispetto dei c.d. controlimiti all'adattamento.
Pensioni - Pensioni dei dipendenti pubblici - Impiegata che al 31 dicembre 2011 aveva maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia senza esercitare il diritto a tale pensione - Collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età - Ritenuta impossibilità di rimanere in servizio, a domanda, fino all'età di 66 anni e tre/sette mesi, asseritamente prevista per il collocamento a riposo dell'impiegato pubblico di sesso maschile che si trovi in analoga situazione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, della parità di diritti e di retribuzione della donna lavoratrice nonché del diritto primario e derivato dell'Unione europea - Diretta applicabilità di uno degli evocati principi europei - Conseguente inapplicabilità nel giudizio a quo della norma censurata e difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 24, comma 3
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 2, comma 4
- legge-Art.
- legge-Art. 2, comma 21
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 37
- Costituzione-Art. 117
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 157
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- direttiva CE-Art. 2