Pronuncia 15/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra R.R. e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con ordinanza del 30 ottobre 2014, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di costituzione di R.R., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi l'avvocato Liborio Cataliotti per R.R. e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che all'esito del processo di cui al primo periodo del medesimo comma 20, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giulio Prosperetti
Data deposito: Tue Jan 24 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Impiego pubblico - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti con contratti a termine dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Cessazione automatica ex lege entro il 1° novembre 2012 - Assimilabilità a decadenza automatica per finalità di spoils system - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Irragionevole lesione della tutela dell'affidamento sulla durata dell'incarico e del connesso rapporto di lavoro a tempo determinato - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 20
- legge-Art.