Pronuncia 20/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice di procedura penale e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 8 aprile 2004, n. 95, recante «Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti») e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, nel procedimento penale a carico di C.T., con ordinanza dell'8 febbraio 2016 iscritta al n. 67 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice di procedura penale e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 8 aprile 2004, n. 95, recante «Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti») e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Marta Cartabia
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione della fattispecie di causa - Sufficiente dimostrazione dell'applicabilità nel giudizio a quo della richiesta pronuncia additiva - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 266
- legge-Art. 18
- legge-Art. 3 COMMI 2 E 3
- legge-Art. 18 TER
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Mancata sperimentazione da parte del rimettente - Omissione giustificata dal divieto di analogia in materia presidiata da riserva assoluta di legge e da riserva di giurisdizione - Ammissibilità della questione.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 266
- legge-Art. 18
- legge-Art. 3 COMMI 2 E 3
- legge-Art. 18 TER
Corrispondenza (libertà e segretezza della) - Diritto inviolabile a comunicare liberamente e riservatamente - Garanzia costituzionale - Limitazioni o restrizioni preordinate al perseguimento di altri interessi costituzionalmente rilevanti (tra cui l'amministrazione della giustizia e la persecuzione dei reati) - Possibilità - Condizioni.
Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione del contenuto della corrispondenza postale in genere e del detenuto in particolare - Esclusione - Conseguente impossibilità di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevole asimmetria rispetto alle comunicazioni telefoniche, informatiche e telematiche e per ingiustificata attribuzione di uno status privilegiato all'indagato detenuto - Insussistenza dei vizi denunciati - Discrezionalità del legislatore nel differenziare i mezzi di ricerca della prova in relazione ai diversi mezzi comunicativi utilizzati - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 266
- legge-Art. 18
- legge-Art. 3 COMMI 2 E 3
- legge-Art. 18 TER
Parametri costituzionali
Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione del contenuto della corrispondenza postale in genere e del detenuto in particolare - Esclusione - Conseguente impossibilità di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza - Denunciata violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 266
- legge-Art. 18
- legge-Art. 3 COMMI 2 E 3
- legge-Art. 18 TER