Pronuncia 262/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorti a seguito della deliberazione con la quale il Senato della Repubblica ha approvato gli artt. da 72 a 84 del Titolo II (Contenzioso) del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica e della deliberazione da parte del Presidente della Repubblica degli artt. 1 e seguenti del decreto presidenziale 24 luglio 1996, n. 81, integrato dal decreto presidenziale 9 ottobre 1996, n. 89, e modificato dal decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34, promossi dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanze-ricorsi del 19 dicembre 2014 e del 19 gennaio 2015, notificate il 13 luglio 2015, depositate in cancelleria il 16 luglio 2015, ed iscritte ai nn. 1 e 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2015, fase di merito. Visti gli atti di costituzione del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica nonché gli atti di intervento della Camera dei deputati e di P. L.; udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato; uditi gli avvocati dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente della Repubblica, Federico Basilica per il Senato della Repubblica, Ruggero Di Martino per la Camera dei deputati e gli avvocati Stefano Battini e Aldo Sandulli per P. L.; udito nuovamente nell'udienza pubblica del 26 settembre 2017, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il Giudice relatore Giuliano Amato, sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Nicolò Zanon; uditi nuovamente gli avvocati dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente della Repubblica, Federico Basilica per il Senato della Repubblica, Ruggero Di Martino per la Camera dei deputati e l'avvocato Aldo Sandulli per P. L.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara che spettava al Senato della Repubblica e al Presidente della Repubblica approvare gli atti impugnati con le ordinanze di cui in epigrafe, nelle parti in cui riservano ad organi di autodichia la decisione delle controversie di lavoro instaurate dai propri dipendenti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giuliano Amato
Data deposito: Wed Dec 13 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Thema decidendum - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nei confronti del Senato e del Presidente della Repubblica in relazione ai rispettivi poteri di autodichia - Riunione e decisione con unica pronuncia.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Interveniente titolare di diritto soggettivo la cui tutela giudiziaria sarebbe preclusa dall'eventuale rigetto del conflitto - Ammissibilità dell'intervento.
Autodichia - Controversie degli organi costituzionali con i propri dipendenti - Riserva della loro decisione ad organi interni da parte dei regolamenti di autonomia - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nei confronti del Senato e del Presidente della Repubblica - Conferma della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi - Rigetto di eccezioni preliminari - Ammissibilità dei ricorsi.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 37
Oggetto del giudizio - Regolamenti di autonomia degli organi costituzionali - Insindacabilità nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Idoneità a dar luogo a conflitto tra poteri dello Stato.
Thema decidendum - Violazione di diritti individuali prospettata in sede di conflitto di attribuzione tra poteri - Valutazione da parte della Corte costituzionale nella prospettiva di assicurare l'ordine costituzionale delle competenze e non per decidere questioni di legittimità costituzionale.
Organi costituzionali - Autonomia normativa - Fondamento costituzionale - Manifestazione di più ampia autonomia organizzativa - Coerente svolgimento di essa attraverso l'autodichia.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 64
- legge-Art.