Pronuncia 229/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'approvazione dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari nei confronti del «Presidente del Consiglio dei ministri» con ricorso notificato il 18-22 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 1° febbraio 2018, iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2018, fase di merito. Visto l'atto di costituzione del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Alfonso Celotto e Giorgio Costantino per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari e l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava al Governo della Repubblica adottare l'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede che «[e]ntro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale», e conseguentemente annulla tale disposizione nella parte indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Nicolò Zanon
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Polizia giudiziaria - Obblighi degli ufficiali di polizia giudiziaria - Trasmissione alla propria scala gerarchica delle notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria - Previsione introdotta dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2016 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Verifica dell'ammissibilità nella fase a contraddittorio pieno - Conferma dell'ammissibilità del conflitto, già ritenuta con l'ordinanza n. 273 del 2017.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 109
- Costituzione-Art. 112
- legge-Art. 37
Oggetto del giudizio - Atti aventi natura legislativa (nella specie: decreto legislativo) - Idoneità a essere impugnati per conflitto tra poteri - Condizioni - Requisito della c.d. residualità del conflitto rispetto alla esperibilità di giudizi incidentali - Significato - Insussistenza di un giudizio a quo in cui il potere sia legittimato a essere parte con la sicura possibilità di attivare il giudizio costituzionale - Non riferibilità di tale posizione all'autorità giudiziaria requirente - Inidoneità del giudizio incidentale a garantire la immediata tutela alle attribuzioni del pubblico ministero - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione preliminare.
Conflitto di attribuzione tra poteri - Tenore della disposizione impugnata - Chiara e inequivoca possibilità di incidere sulle attribuzioni del ricorrente - Attualità della lesione denunciata - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 18, comma 5