Pronuncia 41/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce nel procedimento penale a carico di A. S., con ordinanza del 13 marzo 2017, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di A. S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2018 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; uditi gli avvocati Carmelo Molfetta e Ladislao Massari per A. S. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giorgio Lattanzi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI