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Pronuncia 41/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce nel procedimento penale a carico di A. S., con ordinanza del 13 marzo 2017, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di A. S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2018 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; uditi gli avvocati Carmelo Molfetta e Ladislao Massari per A. S. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente, con motivazione adeguata e convincente - Ammissibilità della questione.

Sono ammissibili le questioni incidentali di legittimità costituzionale quando il rimettente assolve con motivazione adeguata e convincente l'obbligo di verificare la praticabilità dell'interpretazione adeguatrice, argomentando che la lettera della disposizione cesurata - nella specie l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - non permette alcuna interpretazione costituzionalmente orientata. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015 ).

Thema decidendum - Eccepito tentativo di comprimere la discrezionalità del legislatore - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni incidentali aventi ad oggetto l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., formulata in quanto esse sarebbero tese a comprimere la discrezionalità del legislatore nel decidere in quali casi sospendere l'esecuzione della pena detentiva. Il profilo attiene al merito della decisione, che sarebbe di infondatezza laddove la Costituzione non imponesse alcun limite a tale scelta.

Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - Sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso di pena, anche residua, non superiore a quattro anni, anziché a tre - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. La norma censurata dal Tribunale di Lecce, mancando di elevare il termine previsto per sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell'affidamento in prova allargato - ex comma 3-bis dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, introdotto dal d.l. n. 146 del 2013 - non comporta un mero difetto di coordinamento, ma deroga al principio di parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato, insinuando nell'ordinamento una incongruità sistematica capace di ridurre gran parte dello spazio applicativo riservato alla normativa principale. La dimensione normativa ancillare della sospensione dell'ordine d'esecuzione della pena rispetto alle finalità delle misure alternative rende particolarmente stretto il controllo di legittimità costituzionale riservato alle ipotesi, espressione di discrezionalità legislativa, di cesura del tendenziale parallelismo tra il limite di pena ai fini della sospensione suddetta e il limite per l'accesso alla misura alternativa alla detenzione, quando ragioni ostative appaiono prevalenti. ( Precedente citato: sentenza n. 569 del 1989 ).

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dell'esame di parametro ulteriore.

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., restano assorbite le altre censure dedotte in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.

Parametri costituzionali