Pronuncia 53/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, nel procedimento penale a carico di R. C., con ordinanza del 9 novembre 2016, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Giudice relatore Franco Modugno.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Caricamento annuncio...

Massime

Prospettazione della questione incidentale - Adeguata descrizione della fattispecie concreta - Rilevanza della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata per inadeguata descrizione della fattispecie. Il giudice a quo ha descritto in modo adeguato la vicenda concreta sottoposta al suo esame, riferendo che il soggetto istante nel giudizio principale ha riportato tre sentenze definitive di condanna per fatti suscettibili di essere configurati come porzioni di un unico reato permanente, donde la rilevanza della invocata declaratoria di illegittimità costituzionale.

Rilevanza della questione incidentale - Poteri del giudice dell'esecuzione penale - Efficacia dell'eventuale pronuncia additiva sul potere di provvedere sulla sospensione condizionale della pena - Sussistenza della rilevanza - Rigetto di eccezione di preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui le questioni sollevate mirano ad attribuire al giudice dell'esecuzione il potere di assumere determinazioni in ordine alla concessione o alla revoca della sospensione condizionale della pena. Nel caso di specie - per affermazione dello stesso rimettente - il condannato istante non ha fruito di alcun beneficio, in quanto gravato da precedenti penali ostativi. Se il giudice dell'esecuzione venisse abilitato a rideterminare la pena del reato permanente, il potere di provvedere sulla sospensione condizionale discenderebbe automaticamente dall'innesto della pronuncia additiva sul tessuto della norma censurata.

Prospettazione della questione incidentale - Denunciata violazione cumulativa di parametri costituzionali - Possibilità di ricavare le distinte ragioni dall'ordinanza di rimessione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Pur se il rimettente ha denunciato cumulativamente la violazione dei parametri costituzionali evocati, dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione risultano agevolmente ricavabili le ragioni dei vulnera costituzionali ventilati.

Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della norma denunciata - Insussistenza di aberratio ictus - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, per errata individuazione della norma censurata (aberratio ictus). Posto che - secondo la stessa prospettazione del giudice a quo - l'art. 671 cod. proc. pen. regola ipotesi (il concorso formale di reati e la continuazione) diverse da quella oggetto del giudizio principale, la disciplina recata dalla norma impugnata è certamente la più prossima, per obiettivi e struttura, a quella che il rimettente reputa costituzionalmente necessario introdurre rispetto al reato permanente, il che giustifica la sua sottoposizione a scrutinio sotto il profilo considerato. ( Precedente citato: sentenza n. 113 del 2011 ).

Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Soluzione coerente e idonea a evitare vuoti di legislazione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, per invocata pronuncia additiva in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto volta a introdurre una disciplina del reato permanente nella fase esecutiva, scelta che rientrerebbe nella discrezionalità esclusiva del legislatore. Laddove si riconosca l'esigenza costituzionale di ricomporre l'unità del reato permanente frantumata in sede cognitiva, la rideterminazione unitaria della pena da parte del giudice dell'esecuzione si presenta come l'unica soluzione coerente in una cornice di sistema, mentre l'automatica estensione alla fattispecie considerata, nei limiti della compatibilità, delle previsioni relative all'applicazione in sede esecutiva degli istituti del concorso formale e della continuazione varrebbe ad evitare ogni possibile vuoto di disciplina conseguente all'accoglimento del petitum del rimettente.

Esecuzione penale - Pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica (anche ai fini della sospensione condizionale) - Omessa previsione - Denunciato irragionevole cumulo materiale delle pene e lesione della tutela giurisdizionale del condannato in sede di esecuzione - Censure basate su erroneo presupposto interpretativo - Applicabilità, anche in sede esecutiva, della disciplina del reato continuato - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare una pena unica, che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale. Mentre è corretto, perché conforme al diritto vivente, ritenere che nel caso considerato non trova applicazione la disciplina degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., in tema di divieto di un secondo giudizio e di pluralità di condanne per un medesimo fatto (ne bis in idem), è invece applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità - a seguito della interruzione giudiziale della permanenza conseguente alle modalità di accertamento dell'illecito, e contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente - la disciplina del reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.), anche in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.: e ciò - quando le condanne attengano, come nell'ipotesi di specie, a segmenti del reato permanente la cui durata è stata individuata con precisione nel capo di imputazione (c.d. contestazione chiusa) - indipendentemente dal fatto che la prima sentenza di primo grado sia successiva all'intero periodo al quale si riferiscono le condanne stesse. All'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente consegue il venir meno dei dubbi di costituzionalità prospettati, legati all'asserita, indefettibile operatività del regime del cumulo materiale delle pene. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2016 e n. 129 del 2008) .