Pronuncia 100/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), come, rispettivamente, modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015), promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione per le controversie di lavoro, nel procedimento vertente tra F. F. e l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione e altra, con ordinanza del 12 gennaio 2018, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti l'atto di costituzione di F. F., nonché l'atto di intervento della Regione Veneto; udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi gli avvocati Fabio Corvaja e Alessandro Capuzzo per F. F. e Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), come, rispettivamente, modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giulio Prosperetti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Carattere non meramente eventuale della violazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art. 12, comma 3
- legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 3
- legge della Regione Veneto-Art. 13, comma 1
- legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 4
Parametri costituzionali
Rilevanza della questione incidentale - Censura intellegibile e con adeguato supporto motivazionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art. 12, comma 3
- legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 3
- legge della Regione Veneto-Art. 13, comma 1
- legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 4
Parametri costituzionali
Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Personale della soppressa Azienda regionale "Veneto Agricoltura", transitato nell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Applicazione, per le dinamiche contrattuali, del contratto collettivo di lavoro nazionale per il personale degli enti locali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art. 12, comma 3
- legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 3
- legge della Regione Veneto-Art. 13, comma 1
- legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 4
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento delle restanti questioni.
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art. 12, comma 3
- legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 3
- legge della Regione Veneto-Art. 13, comma 1
- legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 4