Pronuncia 100/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), come, rispettivamente, modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015), promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione per le controversie di lavoro, nel procedimento vertente tra F. F. e l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione e altra, con ordinanza del 12 gennaio 2018, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti l'atto di costituzione di F. F., nonché l'atto di intervento della Regione Veneto; udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi gli avvocati Fabio Corvaja e Alessandro Capuzzo per F. F. e Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), come, rispettivamente, modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giulio Prosperetti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Caricamento annuncio...

Massime

Rilevanza della questione incidentale - Carattere non meramente eventuale della violazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge reg. Veneto n. 37 del 2014, rispettivamente modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 6 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata perché la violazione della libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost. sarebbe meramente eventuale. La censura formulata dal rimettente risulta chiara nel ritenere che le norme censurate, prevedendo la contemporanea applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (AVISP) di due diverse tipologie di contratti collettivi nazionali di lavoro determina, comunque, la lesione del parametro evocato.

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art. 12, comma 3
  • legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 3
  • legge della Regione Veneto-Art. 13, comma 1
  • legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 4

Parametri costituzionali

Rilevanza della questione incidentale - Censura intellegibile e con adeguato supporto motivazionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza della censura riferita all'art. 97, secondo comma, Cost., nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge reg. Veneto n. 37 del 2014, rispettivamente modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 6 del 2015. Il rimettente formula la censura in modo che ne rende chiaramente intellegibile il contenuto ed adeguato il supporto motivazionale.

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art. 12, comma 3
  • legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 3
  • legge della Regione Veneto-Art. 13, comma 1
  • legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 4

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Personale della soppressa Azienda regionale "Veneto Agricoltura", transitato nell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Applicazione, per le dinamiche contrattuali, del contratto collettivo di lavoro nazionale per il personale degli enti locali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ) - gli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge reg. Veneto n. 37 del 2014, rispettivamente modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 6 del 2015. Le disposizioni impugnate dal Governo, nel prevedere che il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale "Veneto Agricoltura", successivamente transitato nell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (AVISP), mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali, incide sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella citata Azienda, afferendo alla materia ordinamento civile. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'individuazione dell'ambito materiale al quale va ascritta la disposizione censurata va effettuata tenendo conto della sua ratio, della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 287 del 2016 e n. 175 del 2016 ).

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art. 12, comma 3
  • legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 3
  • legge della Regione Veneto-Art. 13, comma 1
  • legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 4

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento delle restanti questioni.

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge reg. Veneto n. 37 del 2014, rispettivamente, modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 6 del 2015, restano assorbite le ulteriori questioni, riferite agli artt. 39 e 97, secondo comma, Cost.

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art. 12, comma 3
  • legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 3
  • legge della Regione Veneto-Art. 13, comma 1
  • legge della Regione Veneto-Art. 57, comma 4