Pronuncia 124/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), promosso dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento penale a carico di S. N., con ordinanza del 20 dicembre 2017, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo e quarto comma, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 20 della direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Interpretazione della norma censurata - Premessa interpretativa del rimettente non implausibile e conforme al diritto vivente - Esame delle questioni in relazione alla disposizione censurata come interpretata.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 603, comma 3
- legge-Art. 1, comma 58
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza, in base alla disposizione censurata, come interpretata dal diritto vivente - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 603, comma 3
- legge-Art. 1, comma 58
Processo penale - Appello - Impugnazione del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligatorietà, secondo il diritto vivente, anche nel caso di sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato - Denunciata violazione dei principi della ragionevole durata del processo, della formazione della prova in assenza di contraddittorio, della parità delle parti e del divieto di audizioni superflue posto a tutela della vittima del reato da direttiva europea - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 603, comma 3
- legge-Art. 1, comma 58
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- direttiva UE-Art. 20
- Costituzione-Art. 111