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Pronuncia 178/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonché l'Allegato tecnico della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 settembre 2018, depositato in cancelleria il 26 settembre 2018 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anna Bucci per la Regione Puglia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9 e dell'Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli artt. 7-bis, comma 8, 19, 22 e 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e in relazione all'art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Augusto Antonio Barbera

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Ricorso in via principale - Puntuale indicazione delle norme impugnate - Compiuto scrutinio - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la genericità dell'assunto che la sostiene, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e dell'Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018. Lo snodo decisivo dell'impugnazione riguarda le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, lett. a ) e b ), che sono puntualmente indicate e altrettanto compiutamente scrutinate sul piano argomentativo; di contro, l'ulteriore insieme delle norme regionali attinte dall'impugnazione risultano evocate, quantomeno in prima battuta, sostanzialmente per ribadire la ragione di contrasto posta fondamentalmente a sostegno delle questioni in esame. Per costante orientamento costituzionale, non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale l'integrale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2017 e n. 41 del 2017 ).

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
  • legge della Regione Puglia-Art. 3
  • legge della Regione Puglia-Art. 4
  • legge della Regione Puglia-Art. 5
  • legge della Regione Puglia-Art. 6
  • legge della Regione Puglia-Art. 7
  • legge della Regione Puglia-Art. 9
  • legge della Regione Puglia-Art.

Ricorso in via principale - Adeguata argomentazione delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la genericità delle argomentazioni addotte, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. c ) e d ), 3, 4, 5, 6, 7, 9 e dell'Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, che definiscono la procedura per la valutazione dell'accettabilità degli impatti olfattivi derivanti dalle emissioni in atmosfera legate alle attività antropiche. Nel ricorso viene dato puntuale risalto al citato art. 1, comma 2, lett. c ) e d ), cui viene giustapposto, con altrettanto adeguata argomentazione, il riferimento ai commi 1 e 2 del successivo art. 3, e a cui viene contrapposto in primo luogo il limite fissato dall'art. 7- bis , comma 8, cod. ambiente, nonché altre norme del medesimo codice, al fine di sottolineare al meglio le ragioni di conflitto con la disciplina sostanziale poste a fondamento dell'addotta violazione del parametro costituzionale evocato. In questa ottica, finisce per non assumere rilievo il silenzio serbato quanto alle altre disposizioni della legge regionale in esame, sia perché l'accoglimento della questione riferita all'art. 1, comma 2, lett. c ) e d ), avrebbe comunque un valore assorbente, sia perché l'ablazione dell'art. 3, commi 1 e 2, porterebbe a travolgere in via consequenziale anche le altre disposizioni impugnate, per la omogeneità che ne lega i rispettivi contenuti, tale da deprivare di rilievo l'assenza di argomentazione sul punto.

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
  • legge della Regione Puglia-Art. 3
  • legge della Regione Puglia-Art. 4
  • legge della Regione Puglia-Art. 5
  • legge della Regione Puglia-Art. 6
  • legge della Regione Puglia-Art. 7
  • legge della Regione Puglia-Art. 9
  • legge della Regione Puglia-Art.

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Emissioni odorigene - Procedura di valutazione dell'accettabilità degli impianti olfattivi - Estensione alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché ai progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a VIA - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e in relazione agli artt. 7- bis , comma 8, 19, 22 e 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 - degli artt. 1, comma 2, lett. c ) e d ), 3, 4, 5, 6, 7, 9 e dell'Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018. La disciplina impugnata - che estende la disciplina volta a evitare, prevenire e ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle emissioni in atmosfera legate alle attività antropiche alle installazioni (e alle relative modifiche sostanziali) soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), sia di competenza statale, sia di pertinenza regionale, nonché ai progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a VIA, alle relative modifiche sostanziali o alle estensioni dei progetti in questione, indipendentemente dalla competenza regionale o statale a rendere il relativo titolo - non impone un ulteriore aggravio né per il proponente né per l'amministrazione, chiamata a verificare il contenuto di tali atti integrativi. Le norme impugnate, infatti, non incidono sulla struttura del procedimento di verifica; non mettono in gioco il riparto di competenze tra Stato e Regioni; non alterano l'iter procedurale congegnato dalla legge nazionale; non influiscono sulla individuazione dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA o assoggettati a VIA. Esse, piuttosto, implementano i contenuti sostanziali sulla disciplina della VIA con indicazioni che il legislatore nazionale, in forza dell'art. 272- bis cod. ambiente, ha specificatamente consentito alla competenza normativa regionale. Del resto, proprio le norme interposte evocate contengono un richiamo aperto agli oneri del proponente quanto al tema dell'impatto ambientale correlato alle possibili emissioni inquinanti legate al progetto da verificare; all'evidenza, dunque, si tratta di incombenze rispetto alle quali il disposto delle norme regionali censurate si sovrappone solo sul piano del contenuto delle relative informazioni da offrire all'autorità competente in ordine alla documentazione che permetta l'individuazione e la caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, nonché alla stima dell'impatto delle relative emissioni, il tutto senza incidere sulle connotazioni dei rispettivi procedimenti. ( Precedente citato: sentenza n. 198 del 2018 ). La normativa in tema di VIA rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018 ). L'unitarietà e l'allocazione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale risponde ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018 ).

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
  • legge della Regione Puglia-Art. 3
  • legge della Regione Puglia-Art. 4
  • legge della Regione Puglia-Art. 5
  • legge della Regione Puglia-Art. 6
  • legge della Regione Puglia-Art. 7
  • legge della Regione Puglia-Art. 9
  • legge della Regione Puglia-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • decreto legislativo-Art. 7
  • decreto legislativo-Art. 19
  • decreto legislativo-Art. 22
  • decreto legislativo-Art. 23

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Emissioni odorigene - Procedura per la valutazione dell'accettabilità degli impianti olfattivi - Estensione agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., con riguardo all'addotto contrasto con l'art. 267, comma 3, cod. ambiente, l'art. 1, comma 2, lett. a ) e b ), della legge reg. Puglia n. 32 del 2018. La normativa impugnata dal Governo estende la disciplina regionale per la valutazione dell'accettabilità degli impatti olfattivi - derivanti dalle emissioni in atmosfera legate alle attività antropiche - anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), sia di competenza statale sia di pertinenza regionale, secondo la ripartizione prevista dall'art. 7, commi 4- bis e 4- ter , cod. ambiente. Tale disciplina, dunque, si sovrappone a quella statale, in un ambito ascritto alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che diviene ancora più rigorosa laddove le installazioni interessate siano assoggettate ad AIA di competenza statale. Né può essere evocato il tenore dell'art. 272- bis cod. ambiente, che permette al legislatore regionale di incrementare, nell'ambito delle sue competenze, lo standard di tutela ambientale, perché le norme impugnate, estendendone l'applicabilità anche alle installazioni soggette ad AIA, si pone in immediato e insanabile contrasto con la scelta del legislatore statale, espressa dall'art. 267, comma 3, del medesimo codice, in forza della quale la disciplina dettata in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera (all'interno della quale risulta ricondotta quella afferente le emissioni odorigene prevista dal citato art. 272- bis ) non deve trovare applicazione per le installazione soggette ad AIA, sottoposte unicamente alle previsioni contenute nel Titolo III- bis della Parte II cod. ambiente. Se la competenza esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. non esclude aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, destinati ad integrare il dato normativo nazionale, soprattutto quando assentiti da quest'ultimo, è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale. ( Precedente citati: sentenze n. 147 del 2019 e n. 141 del 2014) . Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'ambiente viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata, pur sempre nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente; tuttavia la valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria - quasi che fosse possibile frazionare la tutela ambientale dagli altri interessi costituzionalmente rilevanti - ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio della sua competenza esclusiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2019, 198 del 2018, n. 66 del 2018, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007 ).

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione in via principale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. a ) e b ), e l'ablazione che ne consegue, risulta assorbita la disamina degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale addotti dalla ricorrente con riferimento all'art. 3 Cost.

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2

Parametri costituzionali

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Emissioni odorigene - Violazione delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati - Applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento penale - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.

È dichiarata non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. e in relazione all'art. 279 cod. ambiente, dell'art. 3, comma 5, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, il quale prevede che la violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati per le emissioni odorigene determina l'applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore. Il campo di indagine afferente al richiamo che la disposizione impugnata opera alla norma statale evocata quale parametro interposto va ridotto alle sole condotte che si sostanziano nella violazione dei valori limite previsti nelle autorizzazioni, non essendo più sanzionata penalmente quella delle prescrizioni impartite dal titolo abilitativo reso ai sensi dell'art. 269 dello stesso codice. La disciplina in esame, dunque, vista in una prospettiva esclusivamente penale, non delinea surrettiziamente fattispecie incriminatrici nuove, ma assegna un rilievo essenziale alla presenza di un atto amministrativo che abbia recepito le relative indicazioni quanto ai valori limite previsti dalla stessa disciplina regionale. Così ricostruiti sia il perimetro della censura sia, in via interpretativa, il tenore della disposizione censurata, essa richiama una disposizione statale nella parte in cui questa prevede sanzioni penali per la violazione di dati prescrittivi (i valori limite) definiti da uno specifico provvedimento amministrativo (l'autorizzazione riconducibile all'art. 269 cod. ambiente). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legislazione regionale - pur non potendo costituire fonte diretta e autonoma di norme penali, né nel senso di introdurre nuove incriminazioni, né in quello di rendere lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale - può concorrere a precisare, secundum legem, i presupposti di applicazione di norme penali statali; ciò, particolarmente, quando la legge statale subordini effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali (in particolare riferimento alle cc.dd. norme penali in bianco). ( Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2014, n. 63 del 2012, n. 185 del 2004, n. 504 del 1991, n. 213 del 1991, n. 14 del 1991 e n. 487 del 1989 ). Se resta preclusa al legislatore regionale una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dalla legislazione statale, per altro verso sono da ritenere legittime le norme regionali che si limitano ad operare un mero rinvio a norme penali di matrice statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 295 del 2009, n. 387 del 2008, n. 210 del 1972 e n. 104 del 1957 ).

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 3, comma 5

Parametri costituzionali

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Emissioni odorigene - Allegato tecnico contenente le indicazioni funzionali alla determinazione delle emissioni - Aggiornamento mediante deliberazione della Giunta regionale - Delegificazione non prevista dallo statuto regionale - Violazione dei limiti della potestà regolamentare regionale - Illegittimità costituzionale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 123 Cost., l'art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, che prevede - nell'ambito della disciplina volta a regolare l'impatto olfattivo da attività antropiche - le modalità attraverso le quali è demandata alla Giunta regionale la possibilità di aggiornare l'Allegato tecnico della medesima legge regionale, all'interno del quale si rinvengono le indicazioni tecniche funzionali alla determinazione delle emissioni odorigene, alla stima previsionale dell'impatto olfattivo e alla determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva. La norma regionale impugnata dal Governo, inglobando al suo interno l'Allegato tecnico, ha dato forza di legge alle relative disposizioni; certa dunque la forza di legge ascritta all'Allegato, la previsione in forza della quale se ne consente l'aggiornamento non può avere altro significato che quello dell'attribuzione alla Giunta regionale della potestà di innovare il dato legislativo, dando sostanza alla funzione tipicamente propria dei fenomeni di delegificazione, in violazione delle norme statutarie, rendendo dunque possibili modifiche allo stesso Allegato senza precisare le forme che dovrà assumere l'attività di delegificazione e dunque legittimando strumenti diversi da quello regolamentare. Secondo il costante orientamento costituzionale, tracciato con continuità precedentemente e successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, lo statuto, nell'ordinamento regionale, costituisce fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale. Quest'ultima, dunque, se si pone in contrasto con la fonte statutaria interposta, viola l'art. 123 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2006, n. 993 del 1988 e n. 48 del 1983 ).

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 6

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione in via principale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.

Accolta, per violazione dell'art. 123 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della lege reg. Puglia n. 32 del 2018, risulta assorbito lo scrutinio sia dell'ulteriore censura prospettata sempre in riferimento alla ritenuta violazione dell'art. 123 Cost., sia della questione prospettata in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost.

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 6