Pronuncia 68/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e dell'art. 657-bis del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di A.P. B., con ordinanza del 12 aprile 2018, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e dell'art. 657-bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Soluzione non eccedente i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo non costituente l'unica soluzione costituzionalmente obbligata, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657- bis cod. proc. pen. La soluzione sollecitata dal giudice a quo , anche se consistente nell'introduzione nel sistema di una regola nuova, non eccede i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 343 del 1987 ).

Norme citate

Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Esito negativo - Criteri per la determinazione della pena - Consistenza e durata delle limitazioni patite e comportamento tenuto dal minorenne durante il periodo di messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, nonché della finalità di tutela dell'interesse educativo del minore - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 27 e 31 Cost. - dell'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657-bis cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenne, il giudice determina la pena da eseguire tenendo conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto durante il periodo di sottoposizione alla misura, analogamente a quanto, invece, previsto per gli imputati maggiorenni dall'art. 657- bis cod. proc. pen., o dalla disciplina della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 10, della legge n. 354 del 1975, come risultante dalla sentenza n. 343 del 1987. La messa alla prova per i minorenni presenta caratteristiche peculiari, che la distinguono nettamente sia dall'omologo istituto previsto per gli imputati maggiorenni, sia dalla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, entrambi caratterizzati da prescrizioni che sono sì funzionali alla risocializzazione del soggetto, ma che al tempo stesso assumono una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato. Per converso, alla messa alla prova per i minorenni non può essere ascritta alcuna funzione sanzionatoria, essendo concepita dal legislatore come in larga parte svincolata da un rapporto di proporzionalità rispetto al reato ed esclusivamente orientata a stimolare un percorso rieducativo del minore. ( Pre cedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 125 del 1995 e n. 343 del 1987 ).

Norme citate