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Pronuncia 82/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Alessandria, nel procedimento penale a carico di G. S., con ordinanza del 25 ottobre 2017, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2018. Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Processo penale - Nuova contestazione di reato concorrente emerso nel corso del dibattimento - Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa, irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione. L'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale di Alessandria risulta ormai dovuto, alla luce della sentenza n. 184 del 2014 - per cui, con identica ratio decidendi, lo stesso articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevedeva la facoltà per l'imputato di chiedere il patteggiamento in ipotesi di contestazione "patologica" di una circostanza aggravante - e della sentenza n. 206 del 2017, con la quale è stata estesa la facoltà di proporre richiesta di patteggiamento relativamente al fatto diverso oggetto di nuova contestazione ugualmente "fisiologica", dal momento che fatto diverso e reato connesso, entrambi emersi per la prima volta in dibattimento, integrano evenienze processuali che, sul versante dell'accesso ai riti alternativi, non possono non rappresentare situazioni fra loro del tutto analoghe. La censurata preclusione è inoltre irrazionale, a fronte della sentenza additiva n. 237 del 2012, con la quale, nel caso di contestazione "fisiologica" del reato connesso, si è consentito all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato, il cui "innesto" in sede dibattimentale risulta ben più problematico del patteggiamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 201 del 2016, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 148 del 2004, n. 530 del 1995, n. 497 del 1995, n. 265 del 1994, n. 129 del 1993, n. 316 del 1992, n. 277 del 1990 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 309 del 2005 e n. 213 del 1992 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, i procedimenti speciali e i meccanismi di definizione anticipata del procedimento (oblazione), costituiscono modalità di esercizio, e tra le più qualificanti, del diritto di difesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2018, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993 ).